COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 06/07/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARB

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 2 del 06/07/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO GUIDO FIORAVANTI.

ORDINANZA

“Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 12 maggio 2009, mediante il quale veniva richiesto il deferimento del sig. Guido Fioravanti, arbitro della Sezione di Ascoli Piceno, per non essersi presentato, senza giustificazione, innanzi l’Organo di giustizia sportiva che lo aveva ritualmente convocato, con relativa violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva;

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:

§  pena base mesi due di inibizione diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni quaranta;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,

P.Q.M.

la Commissione dispone l’applicazione all’arbitro Guido Fioravanti della sanzione di giorni quaranta di inibizione.”

  Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.

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