COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 49 del 18.11.2009 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 49 del 18.11.2009
Decisione della commissione Disciplinare
5.2.1. CARLUCCI FABRIZIO – Avverso Propria Squalifica – Provvedimento G.S.T. C.U. n. 41 (Gara SANMARIANESE – MONTEVERDE del 25.10.2009 – Campionato 2^ Categoria Girone B – 6^ Andata)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato personalmente dal calciatore Carlucci Fabrizio e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.
Nel ricorso il Carlucci ha rappresentato motivazioni a giustificazione del comportamento tenuto a fine gara, che appaiono condivisibili ai fini della sola quantificazione della sanzione inflitta dal G.S.T., atteso che le azioni poste in essere sono senza dubbio sanzionabili.
Lo stesso deve rispondere di condotta violenta verso un avversario, subita contemporaneamente dal medesimo nella stessa intensità e nella stessa modalità, e per avere strattonato l’arbitro con tono minaccioso. Le circostanze attenuanti che questa Commissione Disciplinare può riconoscere, come espressamente previsto dall’art. 19, comma 4, del C.G.S., portano ad una riduzione della sanzione, anche in considerazione che dalle due condotte non sono derivati effetti di alcun genere.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Carlucci Fabrizio al 10 dicembre 2009.
Nulla per la tassa reclamo, che, già versata, va restituita al ricorrente.