COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 08 del 25/08/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 08 del 25/08/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
003 / stagione sportiva 2009/2010 – Reclamo proposto dalla Società Sancat A.S.D. avverso i
provvedimenti assunti dal G.S.T. della Toscana, con il C.U. 55/2009, che di seguito si
indicano :
inibizione a svolgere ogni attivita’ fino al 28/ 02/2010
BONGIANNI FABRIZIO – dirigente:
Perché si alzava dalla panchina offendendo e minacciando il D.G. e cercando di colpirlo con una
testata, non riuscendo nell’intento in quanto l’Arbitro si spostava facendo un passo indietro.
Continuava nelle offese e nelle minacce e, pur portato fuori a forza da due calciatori della sua
squadra, tentava due volte di rientrare nel terreno di gioco costringendo il D.G. ad interrompere
temporaneamente la gara. Di poi si posizionava in tribuna reiterando le offese e le minacce nei
confronti dell’Arbitro.
Inibizione a svolgere ogni attivita’fino al 31/ 08/2009
PIERGUIDI MICHELE – dirigente:
A seguito di alcune decisioni del D.G. entrava nel terreno di gioco offendendo e
minacciando il D.G. Di poi si posizionava in tribuna da dove reiterava le offese e le minacce
fino al termine della gara.
Squalifica fino al 31/ 10/2009
AMATO ANTONINO – allenatore:
A seguito di alcune decisioni del D.G. entrava nel terreno di gioco e, avvicinatosi allo
stesso, gli toccava il naso con un dito offendendolo e minacciandolo gravemente. Uscito
dal terreno di gioco, dalla tribuna reiterava le offese e le minacce all’Arbitro per tutto l’arco
della gara ed al termine della stessa
Squalifica per tre gare
BONGIANNI ANDREA - calciatore
Per aver offeso il D.G. Sanzione aggravata perché capitano.
Squalifica per due gare
VEZZI ALESSANDRO - calciatore.
I provvedimenti disciplinari sopraindicati vengono impugnati con unico atto dal Presidente della
S.S. Sancat A.S.D. il quale contesta, in ordine a ciascuna sanzione, quanto risulta dal rapporto
redatto dal Direttore di gara.
Dopo aver premesso che la gara, disputata nell’ambito dei play off della terza categoria, si è svolta
in una giornata particolarmente calda ed afosa, causa di evidenti ripercussioni fisiche per i
calciatori ed anche per la terna arbitrale, il reclamante indica quanto accaduto in campo, ad iniziare
dal secondo tempo, fornendo, per ciascuno degli episodi che hanno indotto il D. G. ad assumere i
provvedimenti che hanno determinato la applicazione delle sanzioni da parte del G.S., una
versione esattamente opposta a quanto indicato sugli atti di gara.
Di tal che, definisce inspiegabile l’espulsione del calciatore Vezzi; attribuisce al D.G. espressioni di
indubbia volgarità nei confronti del capitano della squadra (Andrea Bongianni) il quale, a detta
della reclamante ha semplicemente invitato l’arbitro ad una moderazione dei termini; definisce
comprensibilissima la reazione dell’allenatore Amato e del dirigente Pierguidi a fronte degli episodi
appena descritti.
Afferma che ingiustificatamente il D.G. ha sospeso la gara urlando che non poteva continuare a far
giocare finché i due dirigenti non fossero usciti dal campo. Afferma ancora che l’arbitro fosse ad un
certo momento privo di autocontrollo ed abbia ulteriormente offeso il dirigente Fabrizio Bongianni.
Attribuisce ad un assistente, in risposta a proteste della panchina di parte SANCAT, un
atteggiamento di critica nei confronti del D.G. e, riaffermando che lo stato d’animo dell’ufficiale di
gara fosse “turbato ed offuscato”, contesta la fondatezza della frase razziale riportata sul rapporto
di gara a proposito di un calciatore della propria squadra, affermando che in quell’occasione non
era presente in campo alcun calciatore di colore.
Conclude chiedendo in via principale la revoca di tutte le sanzioni e, in via del tutto subordinata, la
loro riduzione.
Chiede inoltre, quale mezzo istruttorio, l’audizione di ben sei tesserati, tra i quali quattro dei cinque
tesserati sanzionati; delega a rappresentarlo altri cinque tesserati dei quali quattro assoggettati ai
provvedimenti disciplinari impugnati.
Preliminarmente alla introduzione del dibattimento il Presidente della Commissione rileva alcune
irregolarità procedurali commesse dalla Società ricorrente :
- dall’ordinamento vigente non è dato desumere l’ammissibilità di testi se non nell’ambito del
procedimento per illecito sportivo, secondo quanto disposto dall’art. 41, c. 5, del C.G.S.;
- l’audizione è prevista unicamente per i ricorrenti e le controparti (art. 36, c. 6) per cui la
richiesta relativa è valida esclusivamente per il Sig. Claudio Benucci;
- anche la delega del Presidente a rappresentarlo nel procedimento è valida solo per il Sig.
Claudio Benucci, l’unico tra i soggetti delegati a non essere colpito da provvedimento
disciplinare ( art. 19, c. 2, lettera a);
- nell’aula in cui si svolgono i procedimenti possono essere presenti solo le parti e coloro che le
assistono (art.34,c.9)
- l’art 45, c. 3, del medesimo Codice dichiara non reclamabile il ricorso avverso le squalifiche
inferiore alle tre giornate di gara.
All’udienza odierna per la società reclamante non è presente alcuno dei delegati designati né,
tanto meno, il Presidente nonostante la richiesta di audizione contenuta nel reclamo.
La Commissione, richiama preliminarmente l’attenzione della reclamante sul contenuto dell’art. 35,
comma 1.1, in base al quale gli Organi della Disciplina Sportiva decidono sulla base del rapporto
degli ufficiali di gara.
Tali atti possono tuttavia, nell’ambito delle competenze di ciascun giudice, essere soggetti a
modifica: ciò avviene esclusivamente in presenza di prove che incontestabilmente possono
metterne in dubbio, in toto o anche in parte, la veridicità.
Nel caso di specie il reclamo è basato su mere affermazioni che risultano peraltro chiaramente
confutate dal supplemento che l’arbitro ed i due assistenti hanno qui reso, una volta letto l’ampio
reclamo.
Non può quindi essere discusso in alcun modo che i fatti non si siano svolti come indicato dagli atti
di gara, per cui i provvedimenti impugnati, eccezion fatta che per la squalifica al calciatore Vezzi,
atto non impugnabile, debbono essere esaminati esclusivamente sotto il profilo della entità della
sanzione.
L’esame delle singole posizioni induce il Collegio a così decidere :
Bongianni Fabrizio, dirigente – la gravità del suo comportamento, consistito nel tentativo di colpire
con una testata il D.G., tentando per due volte di rientrare in campo con evidente intenzione di
colpire (l’arbitro ha dovuto sospendere temporanemente la gara), appare di per sé già sufficiente
alla conferma della sanzione comminata dal G.S.;
Pierguidi Michele, massaggiatore – la sanzione impugnata merita un inasprimento (art. 36, c. 3)
rilevandosi che le offese e le minacce che hanno accompagnato il suo indebito ingresso in campo,
sono state reiterate dalla tribuna per tutta la durata del II tempo.
Amato Antonino, allenatore – la qualifica rivestita gli impone un comportamento assolutamente
irreprensibile che invece non ha tenuto. La sanzione irrogata appare blanda in ordine quanto da lui
commesso e ciò con particolare riferimento all’aver toccato il D.G. al volto con gesto lesivo della
dignità arbitrale. A ciò si aggiunga il comportamento successivamente tenuto. In considerazione di
ciò la sanzione deve essere rivisitata in peius secondo il disposto dell’art. 36,c. 3.
Bongianni Andrea, calciatore - la squalifica per tre giornate è il provvedimento assunto
costantemente dagli Organi della disciplina sportiva in casi analoghi. Da confermare.
Vezzi Alessandro, calciatore – il provvedimento non è impugnabile secondo quanto disposto
dall’art. 45, c. 3, del C.G.S..
P.Q.M.
la C.D. infligge le seguenti sanzioni:
al dirigente Bongianni Fabrizio la inibizione fino al 28 febbraio 2010;
al dirigente Pierguidi Michele la inibizione fino 31 ottobre 2009;
all’allenatore Amato Antonino la squalifica fino al 31 dicembre 2009;
al calciatore Bongianni Andrea la squalifica per tre gare.
Il reclamo di Vezzi Alessandro è inammissibile ai sensi dell’articolo 45, c. 3, del C.G.S..
Dispone l’incameramento della tassa.