COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 10/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 21 del 10/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA ITALIA PROMOZIONE

Stagione sportiva 2009/2010:

014 - reclamo proposto dalla U.S.D. FiesoleCaldine avverso la decisione del G.T.

Toscana che ha inflitto, in ordine all’esito della gara USD FiesoleCaldine / USD

Rignanese, disputata in data 30/09/2009 e valida per la Coppa Italia Promozione

a) la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3;

b) la esclusione dalle gare di Coppa Italia;

c) l’ammenda di € 500,00;

015 - Analogo reclamo viene proposto, nei confronti della medesima decisione, dalla

U.S.D. Rignanese, sanzionata allo stesso modo per il medesimo fatto.

(C.U. n. 19/2009)

Le Società indicate in epigrafe hanno impugnato, autonomamente e tempestivamente, la

decisione con la quale il G.S. Toscana ha inflitto ad entrambe le sanzioni sopraindicate per

essersi rifiutate di riprendere il gioco sospeso dal D.G. al fine di soccorrere un calciatore della

USD Rignanese (Lorenzo Lupi), rimasto gravemente infortunato in uno scontro fortuito con un

avversario, tanto da dover essere ricoverato in Ospedale.

Preliminarmente la C.D. riunisce i due reclami, per la evidente connessione tra essi esistente, e

passa all’esame dei fatti.

Il G.S. ha assunto il provvedimento in applicazione del disposto dell’art. 53/2 delle N.O.I.F.,

correlandolo con il disposto dell’art. 12 Regolamento della Coppa Italia - Promozione (C.U. n. 7

del 14/08/2009)

Le Società impugnano il provvedimento con reclami, uno dei quali è la copia dell’altro, basati

sulla reazione emotiva dei calciatori di fronte alla gravità dell’episodio, che si concludono con la

richiesta di ripetizione della gara e la cancellazione della sanzione (evidentemente quella

pecuniaria) o, subordinatamente, la sua riduzione.

Esiste un’unica differenza tra i due atti di impugnazione ed essa è data dal ritenere, il

FiesoleCaldine, la condizione psicologica dei calciatori acuita dalla interruzione di circa trenta

minuti, quanti ne sono occorsi dallo scontro alla partenza dell’ambulanza.

Le doglianze espresse venivano ulteriormente ribadite dal legale rappresentante della U.S.D.

FiesoleCaldine, Avvocato Marco Ungar, il quale deposita memoria riservandosi di illustrarla nel

corso della riunione.

Per la U.S.D . Rignanese si sono presentati due tesserati privi dei necessari poteri e/o delle

specifiche deleghe di rappresentanza che, pertanto, non hanno partecipato alla discussione.

Il Presidente della U.S.D. FiesoleCaldine ha quindi esposto il contenuto della memoria

depositata a difesa indicando, con dovizia di dati, le fasi dell’incidente, partendo dal fortuito

scontro di gioco e descrivendo la drammaticità del susseguirsi degli interventi effettuati sia

dall’allenatore della squadra, il primo a prestare soccorso, che dai sanitari intervenuti con

l’ambulanza.

Il pathos suscitato dalla descrizione dell’accaduto ha fatto rivivere ai componenti il Collegio altri

episodi altrettanto drammatici accaduti nel tempo durante lo svolgersi delle partite di calcio, vedi

caso Antognoni, simile nell’accadimento e più grave nelle conseguenze, o addirittura tragici

(Stadio Heysell di Bruxelles), a seguito dei quali peraltro la gara non è stata né sospesa

dall’arbitro né i calciatori si sono astenuti dalla sua prosecuzione.

Entrando nel merito della questione l’Avvocato Ungar, contesta il provvedimento del G.S.

assunto in applicazione dell’art. 53, c. 3, ritenendo che tale norma vada interpretata, in via

analogica, con quanto disposto dal comma 10 del medesimo art. 53 che prevede la possibilità

di deroga da parte del Presidente Federale al disposto del comma 3, sulla base di motivata

istanza.

A tal proposito il Collegio, premettendo che le norme del C.G.S. non possono essere oggetto di

esame analogico dato che ogni violazione è considerata a sé e sanzionata in modo specifico,

rileva che, in ogni caso, il contenuto del comma 10 non può essere applicato al caso di specie.

Infatti la norma citata è applicabile allorché gli organi preposti “…. Ritengono che il ritiro di una

società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore….”

Nel caso che ci occupa il ritiro dalla gara non è dovuto a causa di forza maggiore dato che per

tale si intendono, per consolidata costanza di decisioni, eventi che sono comunque sottratti alla

volontà dei soggetti coinvolti e per il cui riconoscimento deve esser seguito un iter particolare

che non è davvero quello qui posto in essere.

Ancora la C.D., osserva che entrambe le Società affermano “…Inoltre segnaliamo che anche la

terna arbitrale era propensa alla sospensione definitiva della gara, facendolo presente in

maniera esplicita sia ai dirigenti che ai giocatori di entrambe le squadre”.

Tale affermazione appare quanto meno temeraria considerato che se la terna, come affermato

dalle reclamanti, avesse ritenuto opportuno sospendere definitivamente la gara avrebbe

assunto, in via del tutto autonoma e nell’ambito delle proprie prerogative, il relativo

provvedimento.

L’arbitro invece nel rapporto nulla riferisce in merito, evidenziando anzi che, pur intendendo egli

far continuare la gara, aveva dovuto prendere atto delle richieste dei calciatori delle due

squadre attraverso apposita lettera che, sottoscritta dai capitani e dai dirigenti accompagnatori,

gli veniva consegnata.

Questo Collegio, al fine di avere una chiara visione dell’accaduto, ha provveduto a richiedere al

D.G. notizie in ordine alla affermazione fatta da entrambe le Società e sopra riportata.

L’arbitro in merito precisa che, alla propria intenzione di proseguire la gara, si è vista opporre la

diversa volontà dei capitani i quali gli hanno comunicato, con il documento che si trova agli atti,

la loro volontà di non proseguire l’incontro. Di ciò egli ha preso atto.

Quanto dichiarato da entrambe le Società è quindi pretestuosamente strumentale ed ai limiti del

mendacio, questione su cui, comunque, il Collegio, data la particolarità della vicenda, non

intende procedere oltre.

Sotto l’aspetto normativo la decisione del G.S. è conforme alla normativa vigente e, come

correttamente lo stesso ha osservato, del tutto aderente alla giurisprudenza formatasi in

proposito con le decisioni di vari Organi Giudicanti delle Leghe. Nel provvedimento sono citate

anche alcune decisioni di questo Collegio.

Infatti nei casi di specie non è dato ai calciatori di astenersi dal partecipare ad una gara o di

rinunciare alla sua prosecuzione, quali che siano i relativi motivi ispiratori, se non subendo i

provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 53/2 delle N.O.I.F..

La decisione circa l’eventuale definitiva sospensione della gara compete esclusivamente

all’arbitro e non, si badi bene, ogni qual volta egli lo voglia, ma esclusivamente nei casi

espressamente previsti dall’art. 64 delle N.O.I.F., richiamato dalla regola n. 5 del Regolamento

del Gioco del calcio.

Con ciò non si vuole disconoscere il profondo dispiacere ed il disagio morale patito dai

calciatori, degni di encomio, nel vedere uno di loro in difficili condizioni fisiche ma, come sopra

detto, esiste l’ impegno sottoscritto da società e calciatori, al momento del tesseramento

federale, di portare a termine le gare cui prendono parte per cui, nell’assumere una qualsiasi

decisione, il tesserato deve essere consapevole della conseguenze di carattere disciplinare cui

va incontro.

In conclusione, sotto tale aspetto, il disposto dell’art. 53 già citato è ineludibile, per cui la

richiesta in ordine alla ripetizione della gara, posta a conclusione dei reclami, deve essere

disattesa.

Circa l’ulteriore istanza, posta con gli atti di impugnazione, in ordine alla sanzione pecuniaria, il

Collegio rileva che la decisione del Primo Giudice, assunta in via equitativa, non può esser

confermata, pur dandosi atto delle motivazioni addotte in merito.

Lo specifico disposto normativo che regola la disputa delle gare di Coppa Italia prevede all’art.

12, per la parte che ci interessa:

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno

applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara

persa per 0 – 3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento; a suo carico sarà

altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo € 2.000,00.”

La norma, quindi, ha carattere oggettivo nel senso che la sanzione si applica per il solo fatto di

aver rinunciato alla disputa della gara, indipendentemente dai motivi che hanno causato la

rinuncia.

La disposizione vigente, inoltre, non dà adito ad alcun possibile intervento da parte del Giudice,

stabilendo direttamente quale sia il minimo edittale da applicare.

La sanzione pecuniaria da irrogare deve essere applicata, di conseguenza, solo per importi

eguali o superiori a detto minimo.

P . Q . M .

la C.D. respinge i reclami riuniti infliggendo ad ambedue le Società, U.S.D. FiesoleCaldine e

U.S.D. Rignanese :

􀂾 la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3;

􀂾 la esclusione dal proseguimento nelle gare di Coppa Italia di categoria;

􀂾 la sanzione dell’ ammenda nell’ammontare di € 2.000,00 (duemila), minimo previsto.

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