COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 009 stagione sportiva 2009
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 15/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
009 stagione sportiva 2009/10 Oggetto: Reclamo della A.S.D. G.S. Pergine avverso la
squalifica fino al 17/1/2010 del giocatore Coradeschi Daniele (C.U. n. 14 del 17/09/2009)
Il G.S.T. motivava così la propria decisione disciplinare adottata nei confronti del giocatore
Coradeschi con riferimento ai fatti avvenuti in data 13 settembre 2009 nel corso della gara
disputata tra il Pergine e la società ospitante US Montagnano,: “A fine gara andava incontro al
D.G. Sputandogli ai piedi. Accompagnava tale gesto con frase ed atteggiamento irriguardoso..”
Avverso tale decisione la Società Pergine proponeva rituale reclamo confutando, in una
precisa esposizione, la riferita dinamica degli eventi.
Il Presidente contesta infatti la sanzione negando la sussistenza del fatto.
Il giocatore non avrebbe effettivamente sputato in segno di disprezzo verso il D.G. ma,
come affermato dalla società nel reclamo, per liberarsi di un insetto che gli era entrato in bocca; il
gesto sarebbe stato mal interpretato dall'arbitro.
L'esito della gara non sarebbe mai stato in discussione sia per la superiorità del
Montagnano sia perché entrambe le società avevano immediatamente evidenziato un
macroscopico errore del Pergine nella gestione dei “fuori quota” in campo che avrebbe
inevitabilmente compromesso qualsiasi risultato.
Avanzando una serie di richieste testimoniali e facendo istanza per un confronto con
l'arbitro auspica una serena rivalutazione di quanto successo che possa escludere la
responsabilità del calciatore o, in ipotesi, chiede di rideterminare la squalifica.
All'udienza del 9 ottobre 2009 veniva ascoltato il Presidente dell’Associazione Sportiva
Dilettantesca Atletica U.S. Pergine, al quale veniva data lettura del supplemento arbitrale
espressamente richiesto dalla C.D.T..
Riportandosi a quanto dedotto nell'atto introduttivo, il Presidente confermava sia
l'involontarietà del gesto sia l'assenza di qualsiasi motivazione plausibile a sostegno dello stesso.
Sulle istanze di ammissione a prova testimoniale nonché sulla richiesta di confronto con il
D.G. questa C.D.T. ritiene di non potere valutare le stesse precisando che le Carte Federali fanno
espresso divieto sia all’ammissione di prove testimoniali che di possibile confronto all’interno del
procedimento sportivo.
Occorre ricordare che le Carte federali conferiscono invece fede privilegiata alla versione
arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso
nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle.
Lo stesso inoltre, nel supplemento, contesta le ipotizzate difese e conferma che lo sputo
sarebbe seguito ad un richiamo della sua attenzione da parte del giocatore; le successive condotte
e cioè la stretta di mano ed i complimenti sarebbero stati, nella definizione dell'arbitro,
“platealmente” ironici.
Dunque le dichiarazioni rese in udienza dal Dirigente trovano l’invalicabile limite della
perentoria certezza espressa dal D.G. nel suo supplemento.
Il gesto descritto appare altamente lesivo della dignità arbitrale e del rispetto che alla
categoria deve essere riservato e pertanto la C.D.T. ritiene congrua squalifica comminata ed in
linea con le precedenti decisioni in merito a sanzioni applicate a fattispecie analoghe.
P.Q.M.
la C.D.T., respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.