COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
55 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo della A.S.D. Alabastri Volterra che impugna la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica fino al 12 marzo 2010 al calciatore Ghimenti Alessandro.
(C.U. n. 28/2009).
“Per aver lanciato a fine gara dell’acqua contro un A.A. raggiungendolo alla testa. Viene riqualificato con effetto immediato il calciatore Capitani Massimiliano, capitano dell’A.S.D. Alabastri Volterra ”
Questa la motivazione che la Società Alabastri Volterra impugna al fine di ottenere una riduzione della sanzione.
La reclamante riportandosi al precedente provvedimento disciplinare assunto dal G.S., ex art. 3 C.G.S., con il quale si contesta a calciatore sconosciuto di aver, con il lancio dell’acqua, posto in essere un atto di violenza, pur riconoscendo la gravità dell’episodio dissente da tale qualificazione.
Il difensore delegato dalla Società, richiamando una serie di decisioni sia nazionali che territoriali, afferma che ben altri sono gli atti di violenza che, ritiene, debbono essere caratterizzati da elementi, quali l’intento aggressivo, il contatto fisico, le conseguenze causate, che non trovano riscontro nel caso di specie.
Precisa ancora che la quantità d’acqua che ha attinto l’A.A. è quella contenuta in un bicchiere di plastica che non può quindi rappresentare mezzo idoneo a causare danno, per cui, ritenendola eccessiva, chiede la riduzione della sanzione inflitta.
La C.D. ritiene accoglibile il reclamo dovendo convenire con la difesa della Società che, almeno nella presente fattispecie, l’atto non possa essere qualificato quale atto di violenza quanto gesto gravemente irriguardoso posto in essere, per di più, alle spalle dell’ufficiale di gara.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo determina la sanzione da infliggere al calciatore Ghimenti Alessandro nella squalifica fino al 27 gennaio 2010.
Dispone la restituzione della tassa.