COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PRO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

062 Stagione Sportiva 2099/2010 Reclamo A.S.D. Fonteblanda Avverso Esito Gara Albinia

Fonteblanda Del 24\10\09 Campionato Juniores Provinciali (C.U. N° 19 Dell’11\11\2009 E 19

Bis Del 12\11\2009)

Propone rituale reclamo la A.s.d. Fonteblanda avverso il provvedimento del G.S. Territoriale di

Grosseto che aveva rigettato il reclamo riguardo all’esito gara in oggetto terminata con il

punteggio di 5-1 per l’Albinia chiedendo l’assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0.

Assume la reclamante la irregolare posizione in campo del calciatore dell’Albinia Biribicchi

Francesco, il quale, a dire della reclamante, sarebbe stato espulso nella precedente partita di

campionato contro l’Argentario.

Il primo giudice aveva respinto il reclamo, in quanto il calciatore in questione non risultava

essere stato espulso né ammonito durante la precedente partita e pertanto aveva preso parte

alla gara di cui si contestava l’esito, a pieno titolo.

Nel reclamo a questa C.D. la soc. Fonteblanda ribadisce quanto già dedotto chiedendo che

venissero ascoltati a testimoni dirigenti e calciatori della soc. Argentario sulla effettiva

espulsione per somma di ammonizioni del calciatore Biribicchi nella gara precedente e

richiamando il regolamento in forza del quale il calciatore espulso deve scontare la squalifica

indipendentemente dalla pubblicazione sul C.U. della sanzione.

La C.D. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto dell’Arbitro della gara Albinia-

Argentario, decide di respingere il reclamo.

Il D.G. nel supplemento conferma di aver espulso, durante la precedente gara il solo calciatore

Schiano Simone dell’Albinia (il quale non ha partecipato alla gara col Fonteblanda) e quindi di

non aver preso alcun provvedimento nei confronti del Biribicchi.

E’ noto che il rapporto di gara ed il supplemento sono gli unici atti dai quali poter acquisire la

prova su ciò che è avvenuto in gara, essendo oltretutto espressamente vietate dal codice di rito

le prove di alcun genere (ed in particolare quelle testimoniali) a confutazione di quanto emerge

dal rapporto gara.

Siccome il rapporto gara non menziona in alcun modo l’espulsione del calciatore Biribicchi, né

col supplemento l’arbitro ha inteso correggere un suo eventuale errore, confermando di aver

espulso altro calciatore (Schiano) e non il Biribicchi, ne consegue che quest’ultimo aveva pieno

titolo a partecipare alla gara con il Fonteblanda il cui ricorso è privo di fondamento e va respinto.

La decisione del primo giudice è pertanto del tutto condivisibile e va confermata respingendo il

reclamo.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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