COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PRO
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
062 Stagione Sportiva 2099/2010 Reclamo A.S.D. Fonteblanda Avverso Esito Gara Albinia
Fonteblanda Del 24\10\09 Campionato Juniores Provinciali (C.U. N° 19 Dell’11\11\2009 E 19
Bis Del 12\11\2009)
Propone rituale reclamo la A.s.d. Fonteblanda avverso il provvedimento del G.S. Territoriale di
Grosseto che aveva rigettato il reclamo riguardo all’esito gara in oggetto terminata con il
punteggio di 5-1 per l’Albinia chiedendo l’assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0.
Assume la reclamante la irregolare posizione in campo del calciatore dell’Albinia Biribicchi
Francesco, il quale, a dire della reclamante, sarebbe stato espulso nella precedente partita di
campionato contro l’Argentario.
Il primo giudice aveva respinto il reclamo, in quanto il calciatore in questione non risultava
essere stato espulso né ammonito durante la precedente partita e pertanto aveva preso parte
alla gara di cui si contestava l’esito, a pieno titolo.
Nel reclamo a questa C.D. la soc. Fonteblanda ribadisce quanto già dedotto chiedendo che
venissero ascoltati a testimoni dirigenti e calciatori della soc. Argentario sulla effettiva
espulsione per somma di ammonizioni del calciatore Biribicchi nella gara precedente e
richiamando il regolamento in forza del quale il calciatore espulso deve scontare la squalifica
indipendentemente dalla pubblicazione sul C.U. della sanzione.
La C.D. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto dell’Arbitro della gara Albinia-
Argentario, decide di respingere il reclamo.
Il D.G. nel supplemento conferma di aver espulso, durante la precedente gara il solo calciatore
Schiano Simone dell’Albinia (il quale non ha partecipato alla gara col Fonteblanda) e quindi di
non aver preso alcun provvedimento nei confronti del Biribicchi.
E’ noto che il rapporto di gara ed il supplemento sono gli unici atti dai quali poter acquisire la
prova su ciò che è avvenuto in gara, essendo oltretutto espressamente vietate dal codice di rito
le prove di alcun genere (ed in particolare quelle testimoniali) a confutazione di quanto emerge
dal rapporto gara.
Siccome il rapporto gara non menziona in alcun modo l’espulsione del calciatore Biribicchi, né
col supplemento l’arbitro ha inteso correggere un suo eventuale errore, confermando di aver
espulso altro calciatore (Schiano) e non il Biribicchi, ne consegue che quest’ultimo aveva pieno
titolo a partecipare alla gara con il Fonteblanda il cui ricorso è privo di fondamento e va respinto.
La decisione del primo giudice è pertanto del tutto condivisibile e va confermata respingendo il
reclamo.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.