COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSI DELLE SOCIETA’ BOLZANO
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSI DELLE SOCIETA’ BOLZANO BOZEN 96 E LATSCH AVVERSO I PROVVEDIMENTI
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO E PUBBLICATI SUL C.U. N. 22 DI DATA 29.10.2009 (GARA
ALLIEVI REGIONALI LATSCH / BOLZANO DEL 25.10.2009)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Allievi Regionali Latsch / Bolzano
del giorno 25.10.2009, interrotta per decisione arbitrale al 23° del II tempo a seguito a una rissa tra i calciatori delle due squadre e dell’indebito ingresso sul terreno di gioco di persone estranee, il G.S.
presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige in applicazione degli artt. 17 punti 1 e 2, 18 punto 1
lett. b), f) e g) e 19 punti 2 e 4 lett. c) del C.G.S. ha inflitto le seguenti sanzioni:
a carico della società Latsch
- perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- squalifica del campo per una giornata;
- ammenda di euro 700;
a carico della società Bolzano Bozen 96
- perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- squalifica del campo per una giornata;
- ammenda di euro 500;
a carico di dirigenti
- Piazza Andrea (Bolzano Bozen 96) inibizione a tutto il 26.11.2009;
- Mantinger Hubert (Latsch) inibizione a tutto il 26.06.2010;
a carico di giocatori
- Moretto Dennis (Bolzano Bozen 96) squalifica per sei giornate;
- Lo Presti Mattia (Latsch) squalifica per cinque giornate
- Saltarin Kevin (Bolzano Bozen 96) squalifica per sei giornate
Avverso tali provvedimenti hanno proposto rituale e tempestivo ricorso sia la società Latsch che la
società Bolzano Bozen 96, chiedendo l’annullamento o la congrua riduzione delle sanzioni inflitte.
Preliminarmente la C.D. ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva.
Va dichiarata anzitutto l’inammissibilità dei due ricorsi relativamente alla sanzione della squalifica del
campo ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera c) C.G.S.
Per il resto la Commissione ha proceduto all’audizione dei due Presidenti delle società reclamanti, dei
dirigenti Mantinger Hubert (Latsch) e Piazza Andrea (Bolzano Bozen 96) e del Direttore di gara.
L’arbitro ha confermato quanto descritto nel rapporto e nel relativo supplemento con le seguenti
precisazioni:
- la decisione di interrompere la gara è stata assunta in quanto, a suo giudizio, la rissa tra i calciatori e
l’indebito ingresso sul terreno di gioco di persone estranee avevano creato una situazione
pregiudizievole per l’incolumità dei giocatori stessi ed ostativa alla prosecuzione della gara in piena
indipendenza di giudizio;
- l’allenatore del Bolzano non si è reso responsabile di alcuna violazione comportamentale che
meritasse un provvedimento anche solo di ammonizione: egli non ha partecipato alla rissa.
- l’allenatore del Laces è intervenuto nella rissa all’evidente scopo di cercare di separare i vari
contendenti; così facendo ha usato maniere brusche, ma in realtà non avrebbe colpito i giocatori
avversari, venendo invece colpito alla schiena da pugni e calci.
Date tali premesse e precisazioni in linea di fatto, la C.D. delibera quanto segue:
- dichiara inammissibili i ricorsi sia del Latsch che del Bolzano Bozen 96 relativamente alla
sanzione della squalifica del campo ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera c)
C.G.S.;
- respinge perchè infondati i ricorsi stessi in relazione alle sanzioni inflitte sia al Latsch che al
Bolzano Bozen 96 di perdita della gara con il punteggio di 0-3, di penalizzazione di un punto in
classifica e di ammenda di euro 700 al Latsch e di euro 500 al Bolzano Bozen 96, sanzioni che
vengono dunque integralmente confermate;
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- annulla la sanzione dell’inibizione a tutto il 26.11.2009 inflitta al dirigente Piazza Andrea (Bolzano
Bozen 96);
- annulla la sanzione dell’inibizione a tutto il 26.06.2010 inflitta al dirigente Mantinger Hubert
(Latsch);
- conferma la squalifica di sei giornate al calciatore Saltarin Kevin (Bolzano Bozen 96).
Quanto alle squalifiche inflitte ai calciatori Moretto Dennis (Bolzano Bozen 96) e Lo Presti Mattia
(Latsch) la C.D. osserva come per mero errore materiale nel provvedimento del G.S. siano stati invertiti i
comportamenti addebitabili all’uno ed all’altro, così come risultanti dal supplemento di rapporto
dell’arbitro.
La C.D. provvede dunque alla correzione dell’errore materiale infliggendo
- al calciatore Moretto Dennis (Bolzano Bozen 96) la squalifica per 5 giornate di gara per aver
colpito in reazione, con un pugno all’addome un avversario ed aver così dato vita ad una rissa
che ha coinvolto altri giocatori;
- al calciatore Lo Presti Mattia (Latsch) la squalifica per sei giornate per aver colpito con una
testata al volto un avversario dando vita ad una rissa che ha coinvolto diversi altri giocatori.
Poiché i ricorsi sono stati ancorchè parzialmente accolti si autorizza la restituzione della relativa tassa alle società Bolzano Bozen 96 e Latsch.