COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL REC
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE LUCARELLI ALESSIO TESSERATO DALLA
SOCIETA’ – A.S.D. MARRA S. FELICIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA : MARRA SAN FELICIANO /
PO’ BANDINO DISPUTATA IL 27.09.2009 A SAN FELICIANO(PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
30.09.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI ALESSIO PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo il calciatore, adducendo i seguenti motivi : Annullamento della
sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro e il ricorrente.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA :
dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è emerso che il calciatore
Lucarelli,.dopo aver commesso un fallo da ultimo uomo, mentre il direttore di gara stava per
notificargli la conseguente espulsione, si è avvicinato a quest’ultimo sfilandogli di mano il
cartellino nel tentativo di far recedere l’arbitro stesso dalla decisione adottata.
L’arbitro ha altresì precisato che il gesto del calciatore non è stato accompagnato da alcuna
violenza, né da proteste od offese, e che il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco
disciplinatamente.
In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione in due
giornate di squalifica, atteso che quanto posto in essere dal calciatore integra gli estremi del
comportamento meramente irriguardoso all’indirizzo del direttore di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 2 giornate di squalifica la sanzione inflitta al
giocatore Lucarelli Alessio.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.