COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL REC

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE LUCARELLI ALESSIO TESSERATO DALLA

SOCIETA’ – A.S.D. MARRA S. FELICIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA : MARRA SAN FELICIANO /

PO’ BANDINO DISPUTATA IL 27.09.2009 A SAN FELICIANO(PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.31 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO

30.09.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LUCARELLI ALESSIO PER QUATTRO GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo il calciatore, adducendo i seguenti motivi : Annullamento della

sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro e il ricorrente.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA :

dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è emerso che il calciatore

Lucarelli,.dopo aver commesso un fallo da ultimo uomo, mentre il direttore di gara stava per

notificargli la conseguente espulsione, si è avvicinato a quest’ultimo sfilandogli di mano il

cartellino nel tentativo di far recedere l’arbitro stesso dalla decisione adottata.

L’arbitro ha altresì precisato che il gesto del calciatore non è stato accompagnato da alcuna

violenza, né da proteste od offese, e che il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco

disciplinatamente.

In considerazione di quanto precede la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione in due

giornate di squalifica, atteso che quanto posto in essere dal calciatore integra gli estremi del

comportamento meramente irriguardoso all’indirizzo del direttore di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 2 giornate di squalifica la sanzione inflitta al

giocatore Lucarelli Alessio.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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