COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: POL. SILVIUM GRAVINA – A.S.D. MODUGNESE del 22/11/2009 (Reclamo della società POL.
SILVIUM GRAVINA del 30.11.2009, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
territoriale a carico di CARDANO VITO, LOVERRE MICHELE, SANTERAMO ANTONIO, LOIODICE
GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 32 del 10 Dicembre 2009 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
letto il supplemento di rapporto dell’arbitro;
rilevato che:
- al 6° del primo tempo il sig. LOIODICE GIUSEPPE, allenatore della POL. SILVIUM GRAVINA, veniva
allontanato dal terreno di giuoco per aver rivolto all’arbitro epiteti volgari ed ingiuriosi, mentre, al termine
della partita, giunto nello spogliatoio, correva incontro al medesimo direttore di gara con il chiaro
intento di aggredirlo senza riuscirvi, perché prontamente fermato dai dirigenti della squadra ospite;
- al 27° del primo tempo veniva allontanato dal campo il sig. SANTERAMO ANTONIO, dirigente della
POL. SILVIUM GRAVINA con funzioni di assistente dell’arbitro, perché, a giuoco interrotto, rincorreva
un calciatore dell’ A.S.D. MODUGNESE e successivamente rivolgeva all’arbitro termini poco virtuosi;
- a fine gara i sigg.ri LOIODICE GIUSEPPE, LOVERRE MICHELE (Accompagnatore Ufficiale del POL.
SILVIUM GRAVINA) e CARDANO VITO (con mansioni di Forza Pubblica Sostitutiva per la società
POL. SILVIUM GRAVINA), in concorso tra loro, tentavano di forzare la porta dello spogliatoio dell’arbitro
allo scopo di farvi illecitamente ingresso, non riuscendovi perché prontamente bloccati grazie
all’intervento del dirigente dell’ ASD MODUGNESE, Sig. LOSCHIAVO GIUSEPPE;
- il direttore di gara era, così, costretto ad abbandonare il terreno di giuoco sotto scorta;
considerato che
- la condotta tenuta dai sopra citati dirigenti merita di essere valutata anche alla luce delle rispettive
qualità e funzioni rivestite, che ne comporta l’obbligo di tenere un comportamento particolarmente
diligente per effetto del ruolo educativo rivestito nel proprio sodalizio;
- tuttavia il comportamento tenuto dal Sig. LOIODICE GIUSEPPE, come ricostruito da questa
Commissione, appare di minore intensità rispetto a quanto accertato in prime cure, atteso che il
prefato allenatore, mentre si trovava nello spogliatoio, non ha pronunciato parolacce all’indirizzo
dell’arbitro ma ventilato, con enfasi, di ricorrere alla Giustizia sportiva;
- inoltre, i fatti come sopra accertati meritano di per sé una diversa e minore sanzione rispetto a quella
inflitta in prime cure, in linea con gli orientamenti ripetutamente espressi dal giudice di secondo grado
nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico ed al fine di non esasperare la funzione afflittiva della
pena;
Tutto ciò rilevato e considerato, la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del
reclamo proposto dalla POL. SILVIUM GRAVINA
DELIBERA
1) ridursi l’inibizione inflitta al Sig. LOIODICE GIUSEPPE sino al 4 luglio 2010;
2) ridursi l’inibizione inflitta al Sig. LOVERRE MICHELE sino al 2 maggio 2010;
3) ridursi l’inibizione inflitta al Sig. CARDANO VITO sino al 2 maggio 2010 ;
4) ridursi l’inibizione inflitta al Sig. SANTERAMO ANTONIO sino al 31 gennaio 2010;
5) nessuna tassa è dovuta atteso il parziale accoglimento del reclamo.