COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Gara: POL. SILVIUM GRAVINA – A.S.D. MODUGNESE del 22/11/2009 (Reclamo della società POL.

SILVIUM GRAVINA del 30.11.2009, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo

territoriale a carico di CARDANO VITO, LOVERRE MICHELE, SANTERAMO ANTONIO, LOIODICE

GIUSEPPE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 32 del 10 Dicembre 2009 del

Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

letto il supplemento di rapporto dell’arbitro;

rilevato che:

-  al 6° del primo tempo il sig. LOIODICE GIUSEPPE, allenatore della POL. SILVIUM GRAVINA, veniva

allontanato dal terreno di giuoco per aver rivolto all’arbitro epiteti volgari ed ingiuriosi, mentre, al termine

della partita, giunto nello spogliatoio, correva incontro al medesimo direttore di gara con il chiaro

intento di aggredirlo senza riuscirvi, perché prontamente fermato dai dirigenti della squadra ospite;

-  al 27° del primo tempo veniva allontanato dal campo il sig. SANTERAMO ANTONIO, dirigente della

POL. SILVIUM GRAVINA con funzioni di assistente dell’arbitro, perché, a giuoco interrotto, rincorreva

un calciatore dell’ A.S.D. MODUGNESE e successivamente rivolgeva all’arbitro termini poco virtuosi;

-  a fine gara i sigg.ri LOIODICE GIUSEPPE, LOVERRE MICHELE (Accompagnatore Ufficiale del POL.

SILVIUM GRAVINA) e CARDANO VITO (con mansioni di Forza Pubblica Sostitutiva per la società

POL. SILVIUM GRAVINA), in concorso tra loro, tentavano di forzare la porta dello spogliatoio dell’arbitro

allo scopo di farvi illecitamente ingresso, non riuscendovi perché prontamente bloccati grazie

all’intervento del dirigente dell’ ASD MODUGNESE, Sig. LOSCHIAVO GIUSEPPE;

-  il direttore di gara era, così, costretto ad abbandonare il terreno di giuoco sotto scorta;

considerato che

-  la condotta tenuta dai sopra citati dirigenti merita di essere valutata anche alla luce delle rispettive

qualità e funzioni rivestite, che ne comporta l’obbligo di tenere un comportamento particolarmente

diligente per effetto del ruolo educativo rivestito nel proprio sodalizio;

-  tuttavia il comportamento tenuto dal Sig. LOIODICE GIUSEPPE, come ricostruito da questa

Commissione, appare di minore intensità rispetto a quanto accertato in prime cure, atteso che il

prefato allenatore, mentre si trovava nello spogliatoio, non ha pronunciato parolacce all’indirizzo

dell’arbitro ma ventilato, con enfasi, di ricorrere alla Giustizia sportiva;

-  inoltre, i fatti come sopra accertati meritano di per sé una diversa e minore sanzione rispetto a quella

inflitta in prime cure, in linea con gli orientamenti ripetutamente espressi dal giudice di secondo grado

nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico ed al fine di non esasperare la funzione afflittiva della

pena;

Tutto ciò rilevato e considerato, la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del

reclamo proposto dalla POL. SILVIUM GRAVINA

DELIBERA

1) ridursi l’inibizione inflitta al Sig. LOIODICE GIUSEPPE sino al 4 luglio 2010;

2) ridursi l’inibizione inflitta al Sig. LOVERRE MICHELE sino al 2 maggio 2010;

3) ridursi l’inibizione inflitta al Sig. CARDANO VITO sino al 2 maggio 2010 ;

4) ridursi l’inibizione inflitta al Sig. SANTERAMO ANTONIO sino al 31 gennaio 2010;

5) nessuna tassa è dovuta atteso il parziale accoglimento del reclamo.

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