COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA – A.S.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA - A.S. ROBUR OSTUNI del 13 Dicembre 2009. (Reclamo della A.C. TAF
CEGLIE MESSAPICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società per il risultato della gara, penalizzazione di n. 1 punto in classifica, ammenda € 100,00, squalifica
calciatori PASTORE Antonio, ALBANESE Leonardo e ALTAVILLA Oronzo e inibizione allenatore PUTIGNANO
Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 17 Dicembre 2009 della Delegazione
Provinciale di Brindisi).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante in ordine all’annullamento della punizione sportiva della perdita
della gara, della penalizzazione di n. 1 punto in classifica e della sanzione dell’ammenda non ha trovato
conferma negli atti ufficiali;
- considerato che le squalifiche inflitte dal primo giudice nei confronti dei calciatori PASTORE Antonio,
ALBANESE Leonardo appaiono adeguate alla gravità dei fatti occorsi per cui non meritano modifica alcuna;
- rilevato che non è impugnabile il provvedimento della squalifica del calciatore ALTAVILLA Oronzo ai sensi
dell’art. 45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva;
- considerato che la inibizione inflitta all’allenatore PUTIGNANO Vincenzo non è impugnabile ai sensi dell’art.
45 punto 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
- rigettarsi il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara, della penalizzazione di n. 1 punto in
classifica e dell’ammenda a carico della società A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA;
- rigettarsi il reclamo avverso la squalifica inflitta ai calciatori PASTORE Antonio, ALBANESE Leonardo;
- dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore ALTAVILLA Oronzo e la inibizione
all’allenatore PUTIGNANO Vincenzo;
- addebitare la tassa reclamo sul conto della società A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA.