COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NEVIANO – U.S.D. BAGNOLO del

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S.D. NEVIANO - U.S.D. BAGNOLO del 22 Novembre 2009. (Reclamo del sig. FANGO Maurizio in

opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata

sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 26 Novembre 2009 della Delegazione Provinciale di Lecce).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il ricorrente;

-  esperite indagini;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto in data 21/12/2009 e successivamente in data

1/2/2010;

-  considerato che dalle indagini esperite non può in alcun modo essere revocata in dubbio la individuazione

del calciatore FANGO Maurizio, autore dell’atto violento addebitatogli dal primo giudice, che, tuttavia, può

essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 3011/2012 (essendo risultato il suddetto calciatore

autore di un solo calcio alla caviglia dell’arbitro)

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi al 30/11/20012 la squalifica inflitta al calciatore FANGO Maurizio;

-  restituirsi la tassa di € 130,00 versata stante il parziale accoglimento del ricorso.

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