COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. PALESE - POL.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE del 22 Novembre 2009. (Reclamo della
società POL.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo
Territoriale a carico della stessa, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 30 del 3 Dicembre
2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato dal supplemento di rapporto, reso dall’arbitro della gara POL.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE -
POL.D. GIOVINAZZO del 15/12/2009, che, per ritrattazione dello stesso, non veniva espulso in detta gara il
calciatore LEUCI LEONARDO ma, contrariamente a quanto da lui stesso indicato nel referto di gara, era
stato espulso il calciatore DI GREGORIO DOMENICO, della stessa squadra e società;
che tale errore comporta di conseguenza la posizione regolare del calciatore LEUCI LEONARDO nella gara
in epigrafe;
tutto ciò premesso e ritenuto, in riforma della decisione impugnata ed in accoglimento del ricorso ritualmente
proposto
DELIBERA
1) riformarsi la decisione del primo Giudice e, per l’effetto, omologarsi il risultato della gara, acquisito sul
campo, di 0 - 2 in favore della società POL.D. STELLA ROSSA BISCEGLIE;
2) non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.