COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

118 Stagione Sportiva 2009/2010 Gara Asd Arezzo Nord-Circolo 92 – Castelfranco Del 13/12/2009 (2-2) Campionato Di Iii Categoria. In C.U. Del Prov. Arezzo N.27 Del 20/01/2010

Reclama la società A.S.D. Arezzo Nord-Circolo 92 contro la decisione del G.S. che di seguito viene riportata integralmente.

“Il Giudice Sportivo

- preso atto che in data 14/01/2010 la Società ASD Arezzo Nord-Circolo 92, in seguito alla squalifica del proprio

capitano ex art. 3 C.G.S. (C.U. n° 21/2009 pag. 451), ha comunicato a questo Ufficio il nominativo del tesserato autore

del gesto di violenza perpetrato a fine gara nei confronti del D.G., indicandolo nella persona del Sig. Bardini Carlo, il

quale –in proposito- ha rilasciato apposita dichiarazione sottoscritta;

- considerato che il D.G., sentito in merito, non ha potuto escludere, come in precedenza, che la persona indicata non

sia l’autore del gesto in suo danno;

- rilevato che, in tal senso, questa volta non vi è motivo alcuno per ritenere non veritiera (e quindi pienamente efficace)

la dichiarazione confessoria del Sig. Bardini Carlo;

P.Q.M.

- revoca il provvedimento già adottato e di cui al C.U. n° 21 del 16/12/2009 (pag. 451) nei confronti del Sig. Manenti

Mirco;

- squalifica sino al 18/09/2010 il calciatore della Società Arezzo Nord Circolo 92 Bardini Carlo per aver, a fine gara,

colpito con un calcio al sedere il D.G. senza procurargli dolore.”

La reclamante sostiene la non colpevolezza del calciatore Bardini Carlo il quale non è sicuro di avere compiuto il gesto violento nei confronti del D.G e che il suo nominativo è stato posto in essere soltanto perché occorreva trovare un nome da indicare quale responsabile. La società rileva che non vi è certezza circa l’esecutore del gesto, né che il predetto fosse intenzionale o meno.

Conclude chiedendo una riduzione della squalifica.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue.

Al fine di chiarire l’iter degli accadimenti occorre evidenziare la cronologia degli stessi.

A seguito di un fatto lesivo verso il D.G. da parte di un calciatore non identificato, il G.S. ha correttamente squalificato il capitano della squadra A.S.D. Arezzo Nord – Circolo 92 sig. Manenti Mirco applicando l’art. 3 comma 2 del C.G.S.

Successivamente, la società indicava nel dirigente sig. Andreoni Franco l’autore del gesto.

L’arbitro tuttavia escludeva categoricamente trattarsi di un dirigente.

La società indicava allora quale responsabile il sig. Innocenti Marco tesserato come calciatore e, nello specifico, rivestente il ruolo di portiere di riserva.

Nuova smentita dell’arbitro.

La società individuava a questo punto nel calciatore Bardini Carlo il responsabile.

Da notare che in atti sono presenti le tre dichiarazioni confessorie sottoscritte rispettivamente dall’Andreoni, dall’Innocenti e dal Bardini.

Il G.S. provvedeva allora a revocare la squalifica inflitta al capitano della squadra sig. Manenti Mirco, infliggendo la stessa sanzione al calciatore Bardini Carlo.

La società a questo punto reclama avanti alla C.D. assumendo la probabile non responsabilità del Bardini, ammettendo altresì di non essere in grado di stabilire il vero responsabile del gesto verso l’arbitro.

Il Collegio, dopo un attento esame della vicenda, non può non rilevare come siano stati calpestati i più elementari criteri di correttezza e lealtà sportiva oltre al fatto che, ad oggi, la società reclamante non abbia fornito le generalità del soggetto REALMENTE responsabile dei fatti oggetto del presente giudizio.

Da quanto esposto il Collegio ritiene di dovere inviare gli atti al primo giudice affinchè cassi la sanzione inflitta al calciatore Bardini Carlo, con conseguente squalifica del capitano sig. Manenti Mirco, in virtù del disposto di cui all’art. 3 comma 2 del C.G.S. e di inoltrare gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso in tema di violazione delle norme federali da parte dei soggetti che saranno ritenuti responsabili dei fatti eventualmente ascritti.

P.Q.M.

La C.D. accoglie il reclamo e dispone la trasmissione degli atti al G.S. della Delegazione di Arezzo affinchè cassi la sanzione inflitta al calciatore Bardini Carlo con conseguente squalifica del calciatore Manenti Mirco ai sensi dell’art. 3 comma 2 del C.G.S.

Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ordina il non incameramento della tassa di reclamo.

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