COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

114 Stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Calcistica Atletico Luccasette, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Casci Filippo per cinque gare (C.U. n. 30 del 21/01/2010).

L'Associazione Calcistica Atletico Luccasette, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo, disputato contro l'Unione Sportiva Dilettantistica Porcari, in data 17 gennaio 2010.

Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Per condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario procurandogli grave infortunio.”

Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando la qualificazione della condotta posta in essere dal giocatore (ad avviso dell’impugnante non ci sarebbe mai stata alcuna violenza nel contatto tra il giocatore ed il D.G. ma solo foga agonistica) e criticando nel quantum la squalifica inflitta.

Nel reclamo si legge: “risulta evidente come la sanzione comminata sia sproporzionata rispetto all'accaduto sul campo di giuoco”.

L'infortunio al giocatore Adami Luca sarebbe derivato dalla volontà di entrambi i calciatori di conquistare un pallone vagante al centrocampo e nel conseguente contrasto di gioco la stazza fisica enormemente diversa tra i due avrebbe determinato la gravità dell'infortunio.

L'impugnazione precisa che non si sarebbe trattato di un fallo particolarmente violento, non ci sarebbe stata alcuna volontà lesiva e le conseguenze, nel caso in esame chiaramente preterintenzionali, sarebbero implicitamente accettate da ogni sportivo ogni volta che scende in campo come rischio connesso al giuoco.

Le ragioni dell'infortunio dovrebbero dunque essere reperite nelle precarie condizioni del rettangolo di giuoco, nella foga agonistica, nella diversa costituzione fisica tra i due calciatori e nella sfortuna del giocatore infortunato particolarmente gracile.

Pertanto parte reclamante conclude per una rivalutazione della sanzione disciplinare che non tenga conto delle conseguenze fisiche derivanti dal contrasto di gioco al calciatore Adami (cui vanno gli auguri per una pronta guarigione) quanto del carattere del Cosci “esempio di comportamento per tutta la nostra Società e per la sua squadra per impegno, serietà e correttezza sportiva”.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, nega le tesi difensive e conferma la volontarietà dell'intervento violento (pur con il pallone a distanza di giuoco).

Nella descrizione del fatto inclusa nel rapporto di gara di legge: “..entrando volontariamente a gamba tesa, colpiva violentemente un avversario alla gamba destra all'altezza della tibia. Il calciatore avversario riportava la rottura della gamba tanto che doveva rimanere sdraiato sul terreno di giuoco per circa 25 minuti in attesa dell'ambulanza che poi lo trasferiva all'ospedale”.

Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine all'assoluta sproporzione della squalifica concretamente irrogata che però appare, ad avviso della C.D.T., incongrua per difetto.

Appare infatti evidente come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara non siano stati adeguatamente valutati dal G.S.T. che avrebbe, inspiegabilmente, adottato provvedimenti disciplinari macroscopicamente inadeguati anche in considerazione delle conseguenze procurate che non possono trovare giustificazione nell'agonismo o nella fragile costituzione del calciatore avversario.

Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tali sanzioni si sarebbero cristallizzate e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate.

Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”.

E' evidente che le Società debbano dunque attentamente valutare la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione.

Il comportamento tenuto dal Casci appare infatti particolarmente censurabile, ad onta della entusiastica descrizione fornita dalla reclamante, in quanto il medesimo, subito dopo l'adozione del provvedimento di espulsione si rivolgeva al calciatore a cui aveva appena fratturato una gamba apostrofandolo nei seguenti termini: “Alzati, smetti di fare scena”.

La frase appare comunque indicativa del fatto che l'agonismo profuso dal calciatore sia trasceso travalicando i limiti del giuoco corretto e del leale comportamento sportivo tanto da impedirgli di comprendere che l'entrata a gamba tesa sulla tibia dell'avversario (che comporta invece l'implicita accettazione del rischio di fratturargliela, certamente non accettato da controparte) aveva cagionato evidenti conseguenze fisiche.

In punto di quantum occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 che così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).”

Dunque la sanzione minima di cinque giornate non appare ad avviso di questa C.D.T. assolutamente congrua dovendosi pertanto inasprire il provvedimento disciplinare adottato per adeguarlo alla gravità della condotta ed alle conseguenze prodotte.

p.q.m.

La C.D.T., respinge il reclamo ed inasprisce la squalifica da cinque a dieci giornate ordinando l’incameramento della relativa tassa.

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