COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
125 stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’A.S.D. Nuova Cortona Camucia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il tesserato Caposciutti Roberto per 3 gare. C.U. n° 43 del 28.01.2010.
Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe per condotta violenta avverso un calciatore avversario.
Con il gravame proposto, la società richiede una riduzione della sanzione, fornendo la propria versione dell’accaduto.
Sostiene, la reclamante, che il Caposciutti sia stato in realtà vittima di un calciatore avversario, dopodichè si sarebbe creato un capannello di giocatori.
Il D.G. ben descrive nel proprio referto il comportamento violento imputato al tesserato, e lo ribadisce con maggior chiarezza nel supplemento di rapporto, ove illustra la dinamica anche alla luce delle affermazioni della reclamante.
Non esiste, pertanto, alcun dubbio su quanto effettivamente accaduto; parimenti, sull’entità della squalifica, questa appare equa e ben calibrata.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.