COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 74 della società A.S.D. TAUREANA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato
Ufficiale n. 33 del 20.01.2010 (Ripetizione della gara Taureana - Piminoro del 9.1.2010).
L’ASD Taureana ricorre avverso il sopra indicato provvedimento del Giudice Territoriale, chiedendo la vittoria per 3-0, illustrando
fatti e circostanze del giorno della gara, ritenendo che il provvedimento di sospensione della gara da parte dell’arbitro è giustificato e
giusto. Nel caso particolare, sostiene che: al 40’ del primo tempo, al momento della seconda rete della Taureana“, l’arbitro è stato
circondato dai calciatori della squadra ospite; tali calciatori hanno usato toni, espressioni e comportamenti molto accesi; nel corso di
tali accese discussioni, si sente il colpo forte e potente del calciatore Lanza Domenico, con mano aperta, direttamente sulla nuca
dell’arbitro; che l’arbitro colpito, turbato e preoccupato per la situazione venutasi a creare e per l’aggressività dei giocatori del
Piminoro, ha chiesto ad un giocatore della Taureana, che gli si era avvicinato per proteggerlo dall’aggressione, di accompagnarlo
negli spogliatoi, chiudendo la partita, al momento dell’uscita dal campo, con il triplice fischio finale; solo nello spogliatoio l’arbitro ha
potuto mostrare il cartellino rosso al calciatore Lanza del Piminoro; nello spogliatoio, vistosi circondato da atleti e dirigenti della
squadra del Piminoro, ha chiesto ai dirigenti dell’altra squadra aiuto e soccorso venendo, pertanto, ospitato nello spogliatoio della
società Taureana.
Risulta agli atti che non vi è stata presenza di forza pubblica all’interno dello stadio ed all’esterno durante lo svolgimento della partita,
benché la società ospitante l’avesse richiesta;
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
visti gli atti ufficiali;
rilevato che la C.A.F., ha dichiarato, in diverse occasioni, vedasi ad esempio: 1) decisione 18.3.1999 app. S.P.Serre (sospensione
della gara a causa del comportamento minaccioso ed aggressivo dei sostenitori e di taluni calciatori locali), ribadendo il principio più
volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (art.64 comma 2 delle N.O.I.F. e 7 comma 4 -
vecchio testo ed.1995) del C.G.S., che “la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l’incontro può trovare
giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di
non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza la situazione di pericolo deve essere reale e non
semplicemente supposta e basata su impressioni del Direttore di gara”; 2) decisione 17.6.1999 app. A.S.C.Juvequense
(sospensione della gara perché l’arbitro era stato colpito al volto con due manate dal un calciatore) “ed invero risulta agli atti che il
Direttore di gara riportò a causa dell’aggressione, solo un lieve indolenzimento, ricevendo nell’immediatezza del fatto la piena e
fattiva collaborazione di entrambe le società, sicché nella congiuntura non si era venuta a creare una situazione di pericolo
incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell’incontro”; 3) decisione 24.5.2001 app. Senato Calcio (sospensione della gara
per simulazione di uno sputo verso l’arbitro con frasi minacciose, da parte di un calciatore espulso, che poi spingeva violentemente il
direttore di gara con entrambe le mani al petto, costringendolo ad arretrare di alcuni passi) “secondo la giurisprudenza costante
della C.A.F., perché le gare possano subire una interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di
intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo
l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipante alla competizione); ed occorre, altresì,
che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione
fisiologica della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione
sportiva nell’alveo della regolarità”.
Ritenuto che nella circostanza non si siano verificati atti o situazioni tanto gravi da determinare nell’arbitro il razionale convincimento
di attentati alla sua incolumità od a quella dei calciatori.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.