COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 14. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
14. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL STURNO – GARA LIBERATORE BULZARIELLO MELITO /
REAL STURNO DELL’1.11.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva quanto segue: a) relativamente alla parte del reclamo
inerente lo svolgimento regolare della gara, esso è inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 46, comma 1,
C.G.S., i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, disciplinati dall’art. 29, commi 2 e 3
C.G.S., debbono essere presentati al Giudice Sportivo Territoriale secondo le modalità di cui all’art. 38 del
medesimo Codice di Giustizia Sportiva; b) relativamente al calciatore Stanco Rocco, v’è da dire che i fatti
ascritti al predetto non sono di entità grave da giustificare la squalifica inflitta, in prime cure, dal G.S.T., che
pertanto, va ridotta di una giornata (da cinque a quattro), secondo i criteri dell’equità e della proporzionalità.
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa allo svolgimento della gara; in parziale
accoglimento del reclamo proposto dalla medesima società Real Sturno, di ridurre la sanzione della
squalifica, a carico del calciatore, sig. Stanco Rocco, a quattro giornate di gara; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.