COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VASANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VASANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.3.2010 A CARICO DEL CALCIATORE PACE DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CONB C.U. N. 24 DELL’8.1.2010
(Gara: VIRTUS PILASTRO – VASANELLO del 5.1.2010 – campionato Jun. Prov. Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che il comportamento complessivo del calciatore PACE DANILO si è concretizzato in una serie di atti censurabili per la loro pervicacia e violenza nei confronti dell’arbitro e degli avversari. Infatti, dopo aver colpito un avversario con un calcio, offendeva l’arbitro per la conseguente espulsione.
Subito dopo rivolgeva frasi discriminatorie di natura razzista nei confronti di altro avversario ed alla fine dell’incontro reiterava le offese al Direttore di gara, cercando di raggiungerlo, non riuscendovi per l’intervento di un compagno di squadra.
Non sono quindi assumibili le deduzioni della reclamante che si limita a circoscrivere i fatti senza fornire alcun elemento rilevante di novità circa lo svolgimento degli episodi.
Tanto premesso, ritenuto che la sanzione inflitta dal Primo Giudice sia ampiamente congrua in rapporto alla condotta del PACE
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VASANELLO e, per l’effetto, di confermare la squalifica inflitta al calciatore PACE DANILO fino al 5.3.2010.
La tassa reclamo va incamerata.
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