COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE S. BIAGIO AVVERSO IL PROVVE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTE S. BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQULIFICA FINO ALL’8.2.2010 A CARICO DEI CALCIATORI BARTOLOMEO LUCA E CRESCIMBENI OSCAR ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 28 DEL 7.1.2010
(Gara: MONTE S. BIAGIO – AURORA VODICE del 3.1.2010 – Campionato G.mi Prov. Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, il comportamento dei calciatori BARTOLOMEO e CRESCIMBENI, pur disdicevole ed offensivo, può essere configurato come un gesto gravemente protestatorio avverso la decisione assunta dall’arbitro, ma comunque non di natura e intenti violenti.
Che, pertanto, gli episodi di cui sopra possono essere ricondotti entro limiti di minore entità.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento riducendo, per l’effetto, la squalifica dei calciatori BARTOLOMEO LUCA e CRESCIMBENI OMAR fino al 25.1.2010.
La tassa reclamo va restituita.