COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 41

del 19 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Reclamo proposto dalla A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA

avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla

gara SANTOSTEFANESE – DON BOSCO ALESSANDRIA disputata

il 10/10/09 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale. (C.U.

n° 14 del 15/10/09 della Delegazione provinciale di Asti)

Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA contesta le decisioni

assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 14 del 15/10/09 della Delegazione

provinciale di Asti, e si duole, in particolare, dell’eccessiva durata della squalifica per

cinque gare inflitta al proprio giocatore BARI Riccardo.

La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento

dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti riportata in modo inesatto dal

direttore di gara e chiede una riduzione della squalifica per il proprio tesserato.

Nel suo rapporto, l’arbitro riferisce che, al 28° del secondo tempo, dopo la segnatura di

una rete, il capitano del DON BOSCO, BARI Riccardo, si arrampicava sulla rete di

protezione ed insultava con frasi volgari il pubblico avversario, poi, rientrato in campo, si

schiacciava i genitali in segno di scherno.

Nel supplemento di rapporto l’arbitro riferisce, inoltre, che, a pochi secondi dal termine

della gara, allorché si creava una mischia generale, il suddetto giocatore, BARI Riccardo,

già espulso, rientrava sul terreno di gioco e partecipava alla rissa colpendo a caso con

pugni alcuni avversari.

La Società reclamante, dopo aver smentito la successione dei fatti riferita dall’arbitro,

asserisce che il giocatore BARI Riccardo rientrò in campo, non con l’intenzione di

partecipare alla rissa, ma per cercare di dividere i compagni.

Le contestazioni, genericamente avanzate e non supportate da alcun riscontro probatorio,

contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara

nel proprio rapporto e avvalorata dal successivo supplemento, che costituisce piena

prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare,

devono essere quindi disattese.

Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabili le

decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità

delle sanzioni adottate dal Giudice sportivo,

RESPINGE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che

deve essere addebitata alla A.S.D. DON BOSCO ALESSANDRIA, perché non versata e,

conseguentemente,

CONFERMA

la squalifica per cinque giornate inflitta al giocatore BARI Riccardo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it