COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 42

del 26 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di DOTTI

SANTE Alessandro e BONACCI Carlo calciatori tesserati per la

A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR e della A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR

per rispondere i primi due della violazione di cui agli artt. 1 co.1

C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

Con atto del 2.10.2009 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il

giocatore DOTTI SANTE Alessandro, per avere, al termine di un allenamento e nel corso

di un litigio, attinto un proprio compagno di squadra con uno sputo al volto ed aver colpito

il medesimo con uno schiaffo al volto; il giocatore BONACCI Carlo per avere, al termine di

un allenamento e nel corso di un litigio, ingiuriato il compagno di squadra Alessandro

DOTTI SANTE, la società A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR a titolo di responsabilità oggettiva

per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Il presente procedimento trae origine da una nota del Segretario del Settore Giovanile e

Scolastico presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta includente una

segnalazione effettuata dalla madre del giovane calciatore BONACCI Carlo (cl. 1997) in

cui riferiva come il proprio figlio, al termine di un allenamento mentre si trovava sotto la

doccia, il figlio fosse sta vittima di atti di bullismo con gesti attinenti alla sfera sessuale ad

opera di un compagno di squadra.

All’esito delle accuratissime indagini veniva accertata l’insussistenza dei più gravi fatti

oggetto di segnalazione mentre emergeva che tra il BONACCI ed il compagno di squadra

DOTTI SANTE Alessandro era intercorsa una lite.

Nella seduta 20 novembre 2009, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Mario

CARPENTERI, in rappresentanza della Procura Federale.

Non sono comparsi i calciatori e la Società deferiti.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva a carico di DOTTI SANTE

Alessandro la sanzione della squalifica per mesi uno, a carico di BONACCI. Carlo la

sanzione della squalifica per giorni quindici e, a carico della società ARONA

G.OL.IN.PAR, la sanzione dell’ammenda per € 150.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti descritti nell’atto di deferimento trovano conferma nelle deposizioni di tutti i presenti

ai fatti escussi nel corso delle indagini..

In sintesi, sotto la doccia i due giovani hanno iniziato a litigare scambiandosi

reciprocamente degli insulti quali “ciccione, deficiente”. In quel frangente il DOTTI SANTE

vibrava un ceffone al compagno di squadra facendo seguire uno sputo all’indirizzo del

medesimo dopodiché gli animi si placavano.

Dei fatti descritti, è stata correttamente chiamata a rispondere oggettivamente la Società

di appartenenza dei deferiti.

Le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale vanno confermate

considerata la giovane età dei protagonisti, i rapporti di solidarietà che dovrebbero

intercorrere tra compagni di squadra e le finalità educative dell’attività sportiva.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare applica al giocatore DOTTI SANTE Alessandro la sanzione

della squalifica per mesi uno, al giocatore BONACCI Alessandro la sanzione della

squalifica per giorni quindici nonché alla società A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR la sanzione

dell’ammenda per € 150.

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