COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42
del 26 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di DOTTI
SANTE Alessandro e BONACCI Carlo calciatori tesserati per la
A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR e della A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR
per rispondere i primi due della violazione di cui agli artt. 1 co.1
C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 2.10.2009 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il
giocatore DOTTI SANTE Alessandro, per avere, al termine di un allenamento e nel corso
di un litigio, attinto un proprio compagno di squadra con uno sputo al volto ed aver colpito
il medesimo con uno schiaffo al volto; il giocatore BONACCI Carlo per avere, al termine di
un allenamento e nel corso di un litigio, ingiuriato il compagno di squadra Alessandro
DOTTI SANTE, la società A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR a titolo di responsabilità oggettiva
per le violazioni ascritte ai propri tesserati.
Il presente procedimento trae origine da una nota del Segretario del Settore Giovanile e
Scolastico presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta includente una
segnalazione effettuata dalla madre del giovane calciatore BONACCI Carlo (cl. 1997) in
cui riferiva come il proprio figlio, al termine di un allenamento mentre si trovava sotto la
doccia, il figlio fosse sta vittima di atti di bullismo con gesti attinenti alla sfera sessuale ad
opera di un compagno di squadra.
All’esito delle accuratissime indagini veniva accertata l’insussistenza dei più gravi fatti
oggetto di segnalazione mentre emergeva che tra il BONACCI ed il compagno di squadra
DOTTI SANTE Alessandro era intercorsa una lite.
Nella seduta 20 novembre 2009, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Mario
CARPENTERI, in rappresentanza della Procura Federale.
Non sono comparsi i calciatori e la Società deferiti.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva a carico di DOTTI SANTE
Alessandro la sanzione della squalifica per mesi uno, a carico di BONACCI. Carlo la
sanzione della squalifica per giorni quindici e, a carico della società ARONA
G.OL.IN.PAR, la sanzione dell’ammenda per € 150.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti descritti nell’atto di deferimento trovano conferma nelle deposizioni di tutti i presenti
ai fatti escussi nel corso delle indagini..
In sintesi, sotto la doccia i due giovani hanno iniziato a litigare scambiandosi
reciprocamente degli insulti quali “ciccione, deficiente”. In quel frangente il DOTTI SANTE
vibrava un ceffone al compagno di squadra facendo seguire uno sputo all’indirizzo del
medesimo dopodiché gli animi si placavano.
Dei fatti descritti, è stata correttamente chiamata a rispondere oggettivamente la Società
di appartenenza dei deferiti.
Le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale vanno confermate
considerata la giovane età dei protagonisti, i rapporti di solidarietà che dovrebbero
intercorrere tra compagni di squadra e le finalità educative dell’attività sportiva.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al giocatore DOTTI SANTE Alessandro la sanzione
della squalifica per mesi uno, al giocatore BONACCI Alessandro la sanzione della
squalifica per giorni quindici nonché alla società A.S.D. ARONA G.OL.IN.PAR la sanzione
dell’ammenda per € 150.