COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 42

del 26 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Ricorso della società A.S.D. MILLENNIUM avverso decisione

del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 21 del 5\11\2009 della

Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara

ARBORIO - MILLENNIUM disputata in data 1\11\2009, Campionato

di II Categoria Girone C

Con ricorso inviato in data 12\11\2009 la Società MILLENNIUM si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 31\12\2009

il massaggiatore sig. BELLINI Sacha e la società medesima con l’ammenda per € 100 ne

chiede la revoca o la riduzione.

La società ricorrente sostiene che il dirigente sanzionato ha tenuto un comportamento

assolutamente impeccabile e che i calci alla porta d’ingresso dello spogliatoio del direttore

di gara non si so9no verificati. A riprova viene allegata dichiarazione della società

avversaria in cui si afferma che non è stato riscontrato nessun tipo di danno a detta porta.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce

piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..

35 C.G.S).

Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la

condotta del BELLINI, erroneamente qualificato dirigente addetto all’arbitro nel

provvedimento impugnato, il quale, espulso per proteste, si attardava ad uscire

pronunciando invettive volgari nei confronti del direttore di gara. Una volta fuori dal recinto

di gioco continuava nella propria condotta oltraggiosa reiterando gli insulti.

Al termine della gara, l’arbitro udiva dall’interno dello spogliatoio vibrare dei colpi contro la

porta d’ingresso e, dischiusala per constatare l’accaduto, rilevava la presenza nei pressi

dell’uscio di alcuni giocatori del MILLENNIUM.

Le condotte descritte vanno considerate maleducate e disdicevoli e, pertanto, si ritengono

eque le sanzioni applicate dal Giudice di primo grado.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIGETTA

il reclamo della società MILLENNIUM dichiarando la medesima tenuta al pagamento della

relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata

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