COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 17 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46
del 17 Dicembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo Societa’ U. S .ARDOR SAN FRANCESCO avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata al punto 4.1.13 sul
Comunicato Ufficiale n. 43 del 03.12.2009 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara ARDOR S.
FRANCESCO - LASCARIS del 29.11.2009, Campionato Allievi
Regionali Girone D
La Società U.S Ardor S. Francesco con il reclamo inviato in data 09.12.2009 si duole
della squalifica sino al 02.01.2010 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore
FONTANA Salvatore in riferimento alla gara in oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3
lettera b) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi
contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad
un mese”.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera:
• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
• di disporre l’addebito alla società U.S. SAN FRANCESCO della relativa
tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.