COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51
del 21 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Ricorso della società A.S.D. GOLINPAR avverso decisione del
Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 17.12.2009 della
Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara
GOLINPAR – ROMAGNANO CALCIO disputata in data 12.12.2009,
Campionato Allievi Provinciali fascia B
Con ricorso inviato in data 24.12.2009 la Società GOLINPAR si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per otto gare il giocatore
GHIOTTI Matteoe ne chiede la riduzione.
La società ricorrente non giustifica il comportamento violento del proprio tesserato ma
ritiene eccessiva l’entità della sanzione inflitta considerato che il GHIOTTI era stato in
precedenza spinto ed insultato dall’avversario preso a pugni.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento.
Ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta si discosti eccessivamente dal
minimo previsto dall’art. 19 comma 4 C.G.S.
In effetti, anche a voler considerare la condotta tenuta dal GHIOTTI nei confronti del
calciatore avversario gravemente violenta in ragione dei tre pugni vibrati, va rilevato che il
giocatore sanzionato era stato violentemente spintonato da quello stesso avversario tanto
da cadere a terra e che i colpi inferti non hanno avuto particolari effetti lesivi se quello
stesso avversario (anch’egli espulso) ha tentato di rientrare in campo per aggredire
nuovamente il GHIOTTI.
Ora l’art 19 comma 4 lett. c) C.G.S. prevede la sanzione minima di cinque giornate di
squalifica nei casi di particolare gravità della condotta violenta ai danni di calciatori
avversari ed entro tale limite appare equo applicare la sanzione nel caso in esame.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del ricorso in atti,
RIDUCE
a cinque gare di squalifica la sanzione a carico del calciatore GHIOTTI Matteo.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.