COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 9 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 93 della società A.S.D.LUZZESE CALCIO 99.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n° 20G del 22.02.2010 (Punizione sportiva della perdita della gara Luzzese Calcio 99 – Sporting Luzzi del
02.02.2010, inibizione fino al 30.06.2010 del dirigente LIRANGI Franco, ammenda di € 250,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato che, per come accertato dal Giudice Sportivo, il calciatore Russo Marco non aveva titolo a partecipare alla gara del
02.02.2010 valevole per il Campionato Allievi Provinciali tra l'ASD Luzzese Calcio 99 e lo Sporting Luzzi in quanto, dall'esame della
documentazione fornita in atti, alla data della gara de quo non aveva compiuto il 14° anno di età, cosi come prevede l'art.23, lettera
d), del Regolamento per il Settore Giovanile e Scolastico;
pertanto, ai sensi dell'art.17, comma 5, lett.a), del C.G.S., va confermata la decisione adottata in prime cure.
per quanto riguarda l'inibizione del Sig. Lirangi Franco il ricorso in esame deve essere parzialmente accolto, considerato che
l'inibizione inflitta al tesserato della ASD Luzzese Calcio 99 aveva decorrenza dal giorno 4 febbraio 2010, quindi due giorni dopo
alla disputa della gara, oggetto del ricorso in esame;
di conseguenza, va rivista la sanzione pecuniaria inflitta dal Primo Giudice per renderla più congrua ed adeguata alle irregolarità
accertate, nonché l'inibizione inflitta al dirigente;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo delibera di:
ridurre l'ammenda inflitta alla società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 ad € 100,00 (cento/00);
ridurre la sanzione dell'inibizione inflitta al dirigente Sig. LIRANGI Franco fino al 31 MAGGIO 2010;
confermare nel resto le decisioni impugnate;
dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.