COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Robecco d’Oglio  C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 35 del 18/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Robecco d’Oglio  Camp. 3^ Cat. Gir. C - Gara Acquanegra/Robecco d’Oglio  del  28/02/2010

CU n. 28 della delegazione di CREMONA datato 04/03/2010

La società ROBECCO d’OGLIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Simone BARBIERI per 4 GARE, lamentando che la sanzione appare sproporzionata in relazione ai fatti addebitati, che si sarebbero svolti in maniera differente da come descritto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte privilegiata di prova, il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato appare grave e irriguardoso. La sanzione adottata si disposta adeguata ed in linea con le decisioni abitualmente in uso presso Questa Commissione in analoghe fattispecie.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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