COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL REC
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 99 del 05/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.ERACLIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
S.ERACLIO - SELLANESE DISPUTATA IL 24.02.2010 A S.ERACLIO DI FOLIGNO - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.90 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DATATO 17.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PETRELLI PAOLO PER QUATTRO GIORNATE DI
GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione del direttore di gara ha permesso di ricostruire la dinamica con cui il calciatore
Petrelli Paolo, nel corso di un’azione di gioco ha colpito con una gomitata un giocatore avversario.
L’arbitro ha affermato che probabilmente nella concitazione dell’azione non vi è stata volontarietà
tanto è vero che il calciatore dopo l’espulsione si allontanava dal terreno di gioco visibilmente
dispiaciuto dell’accaduto. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione la squalifica inflitta
al calciatore Petrelli dal G.S. può essere contenuta in tre giornate di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società ASD S. Eraclio e riduce la squalifica al calciatore Petrelli
Paolo a tre giornate di gara.
_ DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.