COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE NEL RECLAMO PR

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 104 del 12/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C. - IN RIFERIMENTO ALLA

GARA - SAN MARCO JUVENTINA / VIRTUS LA CASTELLANA - DISPUTATA IL 06.02.2010 A SAN MARCO

(PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.87 DEL COMITATO

REGIONALE UMBRIA DATATO 10.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER INIBIZIONE FINO AL 30.06.2010 INFLITTA AL DIRIGENTE SIG. MILLETTI GIANFRANCO.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.03.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:

motivi

• Richiesta di riduzione della sanzione.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il comportamento tenuto dal dirigente della società A.S.D. San Marco Juventina F.C. Sig. Milletti

Gianfranco nei confronti dell’arbitro appare pacifico per quanto né concerne gli insulti e le minacce

all’indirizzo del direttore di gara, mentre al contrario non risulta in modo univoco e certo la condotta del

Milletti volta al tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro. Alla luce di quanto precede tenendo

nel dovuto conto della recidiva appare equo in parziale accoglimento del reclamo contenere l’inibizione

del Milletti Gianfranco fino al 30.05.2010.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto dalla società ASD San Marco Juventina e per l’effetto riduce l’inibizione

inflitta al Milletti Gianfranco fino al 30.05.2010.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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