COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 107 del 19/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIS FOLIGNO IN RIFERIMENTO ALLA GARA –
OSPEDALICCHIO / VIS FOLIGNO - DISPUTATA IL 21.02.2010 A OSPEDALICCHIO AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO
24.02.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELI DANIELE FINO AL 31.08.2011.
PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.03.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti:
motivi
• Richiesta di riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione dell’arbitro ha permesso di accertare che il gesto compiuto dal calciatore Angeli Daniele, pur
nella sua gravità è stato caratterizzato da una volontà offensiva piuttosto che violenta essendosi
consumato in un unico contesto di pochissimi secondi, senza ulteriori azioni violente.
Pur rimarcando la deprecabilità del gesto, ritiene questa Commissione equo ridurre la squalifica fino al
28.02.2011.
P.Q.M.
in parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società A.S.D. Vis Foligno riduce la squalifica inflitta dal
G.S. al calciatore Angeli Daniele fino al 28.02.2011.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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