COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE U.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE U.S. PERTICHESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20
dell’11/11/2009 – Inibizione sino all’11/12/2010 dirigente Trevisanato Sandro - Campionato Juniores
Provinciale
La Società U.S. Pertichese ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 20 dell’11/11/2009 con la quale ha adottato la sanzione della
inibizione sino all’11/12/2010 a carico del dirigente Trevisanato Sandro :
- “di inibire per un (1) mese, fino all’11 dicembre 2009, il Dir. Acc. dell’US. Pertichese Sig. Trevisanato Sandro, perché
l’impiego di calciatori di riserva in numero superiore a quello consentito costituisce violazione dei doveri connaturati alla
funzione di accompagnatore ufficiale della squadra, che presuppongono la conoscenza ed il rispetto delle norme che
regolano lo svolgimento dell’attività sportiva;
- di inibire per anni uno (1), in aggiunta all’inibizione già comminata per altra causa, quindi sino all’11/12/2010, il dir. acc.
dell’US. Pertichese Sig. Trevisanato Sandro, perché al termine della gara, mentre l’arbitro veniva verbalmente aggredito
da tre sostenitori della squadra di casa, i quali stavano cercando di entrare nel recinto protetto arrampicandosi sulla rete
di recinzione, ignorava la sua richiesta di allontanarli e lo spingeva invece violentemente nello spogliatoio stringendogli il
braccio, dopodiché lo trascinava fuori appoggiandolo con le spalle al muro e colpendolo con una testata al lobo frontale
che gli procurava forte dolore, accompagnando l’aggressione fisica con frasi di contenuto minaccioso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Pertichese;
rilevato, preliminarmente, che la Società non ha contestato il provvedimento della inibizione di un mese adottata dal G.S.
e relativo all’incarico di dirigente accompagnatore della squadra svolto dal Sig. Trevisanato;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente, nonché il dirigente sanzionato;
sentito altresì l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il rapporto di gara;
considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita, nei giudizi sportivi, al referto arbitrale (ex art. 35 comma 1.1.
del C.G.S.);
ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata;
ritenuta congrua la pena rispetto ai fatti come sopra riportati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dall’U.S. Pertichese;
- di confermare la sanzione della inibizione sino all’11/12/2010 a carico del dirigente Trevisanato Sandro;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.