COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.4. OPPOSIZIONE U.S.D. PRAMAGGIORE

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2010 –

Squalifica per quattro giornate giocatore Comisso Rodolfo Giorgio - Campionato di 1^ Categoria

La Società U.S.D. Pramaggiore ha presentato opposizione avversa la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale

Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 20/1/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per

quattro giornate a carico del calciatore Comisso Rodolfo Giorgio : “espulso dal campo per aver insultato il guardalinee di

parte della Società Cavallino, tenendo un comportamento blasfemo e minaccioso. Reiterava gli insulti nei confronti

dell’arbitro, alla notifica del provvedimento, veniva poi fatto allontanare dai compagni di squadra”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Pramaggiore;

vista la documentazione ufficiale in atti;

ritenuto che il provvedimento comminato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Comisso Rodolfo Giorgio appare

congruo rispetto ai fatti dettagliatamente descritti dall’arbitro nel suo referto di gara;

considerato il principio per cui nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di rigettare l’opposizione presentata dall’U.S.D. Pramaggiore;

- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Comisso Rodolfo Giorgio;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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