COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.6. OPPOSIZIONE A.C. PONTECCHIO A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 30 del
20/1/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Benetti Gian Luca - Campionato di 3^ Categoria
La Società A.S.D. S. Lazzaro Serenissima ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 30 del 20/1/2010 con la quale é stata adottata la
sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Benetti Gian Luca, perché : “durante l’intervallo negli
spazi antistanti gli spogliatoi provocava i giocatori avversari determinando un alterco con gli stessi”. Riportato negli
spogliatoi al termine della gara, in prossimità degli stessi, continuava nelle provocazioni e ironicamente chiedeva scusa al
direttore di gara offendendolo in maniera plateale e continuata. Sanzione aggravata in qualità di capitano della squadra”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Pontecchio;
vista la documentazione ufficiale in atti;
appare evidente come le circostanze riferite in ricorso, che secondo la Società Pontecchio avrebbero potuto attenuare la
responsabilità del Benedetti, dovevano invece condurre la stessa Società ad evitare di attribuirgli in quella partita il ruolo
di capitano della squadra, con le relative conseguenze;
valutata la sanzione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado, che appare congrua rispetto ai fatti come sopra riportati
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’A.C. Pontecchio A.S.D.;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Benetti Gian Luca;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.