COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE S
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE SIG. ALDO BONIFACCI – ALLENATORE A.C. CAMPONOGARESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2010 –
Squalifica sino al 3/1/2011 - Campionato di 1^ Categoria
Il Sig. Aldo Bonifacci (Allenatore della Società A.C. Camponogarese) ha presentato opposizione avversa la delibera
assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 20/1/2010, con la quale é stata
adottata a suo carico la sanzione della squalifica sino al 3/1/2011 : “dal referto arbitrale è emerso che a fine gara, nel
corso di un battibecco con un calciatore della squadra avversaria, colpiva con un pugno il volto del giocatore stesso
provocandogli stordimento per qualche minuto. A seguito di supplemento di referto, l'arbitro precisava di non aver
percepito immediatamente il fatto, ma un piccolo parapiglia e che fu lo stesso giocatore GRECEA IGOR a lamentare il
fatto. Afferma l'arbitro che, interpellato in proposito, lo stesso BONIFACCI riconosceva di aver colpito il giocatore”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dal Sig. Aldo Bonifacci (Camponogarese – Allenatore);
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente il ricorrente;
sentito altresì l’arbitro il quale ha ribadito che il Bonifacci ha riconosciuto di aver colpito il giocatore Grecea Igor (Soc.
Carpanedo), aggiungendo inoltre che lo stesso Bonifacci, da lui invitato a spiegarsi con il suddetto Grecea, rifiutava,
sostenendo che in tale ipotesi lo avrebbe colpito nuovamente, con ciò escludendo ogni presupposto di involontarietà;
ritenuto che il provvedimento comminato dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore Bonifacci appare congruo
rispetto ai fatti dettagliatamente descritti dall’arbitro nel suo referto di gara e nel successivo supplemento;
considerato il principio per cui nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dal Sig. Aldo Bonifacci, Allenatore A.C. Camponogarese;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 3/1/2011 a carico del ricorrente;
- di introitare la tassa reclamo versata.