COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE S

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 17 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.1. OPPOSIZIONE SIG. ALDO BONIFACCI – ALLENATORE A.C. CAMPONOGARESE

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2010 –

Squalifica sino al 3/1/2011 - Campionato di 1^ Categoria

Il Sig. Aldo Bonifacci (Allenatore della Società A.C. Camponogarese) ha presentato opposizione avversa la delibera

assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 20/1/2010, con la quale é stata

adottata a suo carico la sanzione della squalifica sino al 3/1/2011 : “dal referto arbitrale è emerso che a fine gara, nel

corso di un battibecco con un calciatore della squadra avversaria, colpiva con un pugno il volto del giocatore stesso

provocandogli stordimento per qualche minuto. A seguito di supplemento di referto, l'arbitro precisava di non aver

percepito immediatamente il fatto, ma un piccolo parapiglia e che fu lo stesso giocatore GRECEA IGOR a lamentare il

fatto. Afferma l'arbitro che, interpellato in proposito, lo stesso BONIFACCI riconosceva di aver colpito il giocatore”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Aldo Bonifacci (Camponogarese – Allenatore);

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito personalmente il ricorrente;

sentito altresì l’arbitro il quale ha ribadito che il Bonifacci ha riconosciuto di aver colpito il giocatore Grecea Igor (Soc.

Carpanedo), aggiungendo inoltre che lo stesso Bonifacci, da lui invitato a spiegarsi con il suddetto Grecea, rifiutava,

sostenendo che in tale ipotesi lo avrebbe colpito nuovamente, con ciò escludendo ogni presupposto di involontarietà;

ritenuto che il provvedimento comminato dal Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore Bonifacci appare congruo

rispetto ai fatti dettagliatamente descritti dall’arbitro nel suo referto di gara e nel successivo supplemento;

considerato il principio per cui nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi

dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dal Sig. Aldo Bonifacci, Allenatore A.C. Camponogarese;

- di confermare la sanzione della squalifica sino al 3/1/2011 a carico del ricorrente;

- di introitare la tassa reclamo versata.

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