COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 24 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. OPPOSIZIONE A.S.D. MAROLA
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 56 del 17/3/2010 –
Squalifica per tre giornate giocatore Graziani Davide – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Marola ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 56 del 17/3/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre
giornate a carico del calciatore Graziani Davide : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del
provvedimento ha insultato l’arbitro.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Marola;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara;
valutata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. Marola;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Graziani Davide;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.