COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.10. DEFERIMENTO DA PARTE DEL

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.10. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti della Società A.S.D. Leodari Sole Vicenza

La Procura Federale con atto del 9/2/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale la Società

A.S.D. Leodari Sole Vicenza

per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva , per la condotta ascrivibile al proprio tecnico, ai sensi dell’art. 4, comma

2 del CGS., come descritto nell’atto di deferimento.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

“Il Vice Procuratore Federale,

PRESO ATTO della delega conferita al Sostituto Procuratore Avv. Marco Stefanini;

ESAMINATA la nota trasmessa dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (di seguito meglio denominata A.I.A.C.) del

25/09/2009, con la quale si evidenziava, che il Sig. Giuseppe Sammarco -iscritto nei ruoli del settore tecnico-, seppur in

costanza di tesseramento con la società Asd Leodari Sole Vicenza (partecipante al campionato di prima categoria

Veneto), avrebbe svolto l'attività di Segretario per la società Vicenza Calcio

NEllO SPECIFICO, la suindicata nota significava che tale attività fosse stata posta in essere nelle stagioni 2008-2009 e

2009-2010, tanto che il nominativo risultava nell' organigramma del Vicenza Calcio pubblicato sul sito ufficiale della

società, per poi essere cancellato ( stagione 20092010) non appena il Sammarco era venuto a conoscenza di indagini

che l' AI.AC. stava iniziando nei suoi confronti. A conforto del contenuto di tale esposto, tra l'altro, I'AIAC offriva in

comunicazione l'organigramma del sito internet, la distinta della gara del 9/09/2009 tra il Sovizzo e l'Asd Leodari Sole

Vicenza, un articolo tratto dal quotidiano" Il Giornale di Vicenza " ed ogni altra documentazione atta ad identificare la

posizione federale dell'incolpato e delle società alle quali prestava la propria attività;

Il collaboratore della Procura Federale Dott. Angelo Bagnato, provvedeva all'acquisizione della seguente

documentazione :

a)Brochure di presentazione della Coppa Città di Venezia - Categoria Allievi disputata nel periodo 11/05/2009 al

13/06/2009 (si cfr. AlI. 16) e categoria Pulcini disputata dal 25/05/2009 al 13/06/2009 (si cfr. Ali. 17) organizzata dal

Vicenza Calcio con indicato, per entrambi i tornei, quale dirigente responsabile il nominativo del Sig. Giuseppe

Sammarco;

b) Fogli censimento per le stagioni 2007/2008- 2008/2009 e 2009/2010 delle società Vicenza Calcio Spa;

c) Copie delle distinte gare della società Asd Leodari Sole Vicenza per la stagione 2009.-2010 , ove il Sig. Sammarco

Giuseppe compare quale allenatore della predetta società:

ACQUISITE copie del foglio censimento 2007/2008- 2008/2009 e 2009/2010 della società ASD Leodari Sole Vicenza,

dalle quali si evince che;

CONSIDERATO che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Signor Sammarco Giuseppe, la

consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando il medesimo nei ruoli

federali quale allenatore base, codice 86.342, con ultimo tesseramento del 09/09/2009 a favore della Società ASD

Leodari Sole Vicenza, come tecnico della prima squadra;

RILEVATO, sul punto, che il Sig. Sammarco Giuseppe è, comunque, tesserato dalla stagione 2006-2007 quale

allenatore della ASD Leodari Sole Vicenza, nel mentre nessun tesseramento risulta per la stagione 2005-2006 e per la

stagione 2004-2005 risultava vincolato con la Spa Vicenza Calcio, quale allenatore del settore giovanile;

LETTA ED ACQUISITA, a conforto probatorio, la relazione del Collaboratore della Procura Federale, dalla quale è

emerso che :

- Il Sig. Sammarco Giuseppe , in sede di interrogatorio, dichiarava:

1) " Avevo stipulato con il Vicenza Calcio spa un contratto a progetto della durata di tre stagioni lavorative dal 2005-2006

al 2007-2008 in base al quale mi sarei dovuto occupare dello sviluppo della scuola calcio del Vicenza calcio spa. Di

fatto, nelle stagioni 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 i miei compiti si sono sempre limitati all'attività della segreteria

della scuola calcio e non alla cura del settore giovanile della medesima società. ....... nella stagione 2006-2007 ho

iniziato a collaborare come tecnico delle squadre giovanili dell' Asd leodari Sole Vicenza ed ho fortemente limitato il mio

impegno nel Vicenza Calcio, le attività con la quale società si estrinsecavano solo in mansioni di natura amministrativa,

tanto che a partire dalla stagione 2006-2007 non sono più stato tesserato per il Vicenza Calcio" .....

2) Sulla circostanza della sua qualifica di dirigente responsabile apparsa nella brochure dei tornei Coppa Città di

Vicenza organizzati specificata mente dal Vicenza Calcio così riferiva:"ln qualità di responsabile dell'Ufficio

Manifestazioni Sportive e del tempo libero dell'assessorato allo sport del Comune di Vicenza, ho organizzato e coordinato la Coppa Città di Vicenza nella stagione 2008-09 il ruolo di dirigente responsabile della Coppa Città di

Vicenza che si evince dalle pagine acquisite dal web si riferisce a mansioni da me svolte nell'ambito dell'assessorato allo

sport... e non anche ad un eventuale ruolo dirigenziale ricoperto nell'ambito del Vicenza spa."

B) Il Sig. Dario Cassingena, quale Direttore di gestione e consigliere d'amministrazione della società Vicenza Calcio spa,

dichiarava, tra l'altro, che il Sig. Sammarco Giuseppe ha collaborato con il Vicenza Calcio sino al Giugno 2008 con

mansioni di segreteria nella scuola calcio del settore giovanile e che la sua collocazione alla voce segreteria

nell'organigramma del Vicenza calcio era da addebitare ad un refuso del file non aggiornato per la stagione 2009-2010;

ACQUISITO copia del contratto di lavoro sottoscritto dal Vicenza Calcio ed il Sig. Sammarco Giuseppe datato

01/09/2004, con scadenza il 30/06/2008, 2008, ove si prevedeva, oltre al corrispettivo di Euro 16.500, 00 annui , il

recesso a mezzo di comunicazione almeno 180 giorni prima della data prevista per l'interruzione del rapporto (cfr artt. 13

e 14), circostanza non attuata da parte del Sig. Sammarco Giuseppe;

Quanto in doverosa premessa, allo stato, appare pacifico come il Sig. Sammarco Giuseppe, tecnico iscritto nei ruoli

federali, abbia svolto attività di coordinatore responsabile della scuola calcio e della segreteria del settore giovanile del

Vicenza Calcio a partire dal 01 Settembre 2004 e sino al termine della stagione 2008-2009 , seppur fosse anche in

costanza di tesseramento, quale tecnico, con la Asd Leodari Vicenza dalla stagione 2006-2007;

CONSIDERATO, che nei fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4,

comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della società Asd Leodari Sole Vicenza, in conseguenza della condotta

ascritta al proprio allenatore;

CONSIDERATO che per la violazione posta in essere dal Sig. Sammarco Giuseppe, iscritto nei ruoli del settore tecnico

, si provvede con autonomo atto di deferimento i sensi degli artt. 36, comma 2 e 38, comma 6, del Regolamento del

Settore Tecnico.”

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna

udienza.

Al dibattimento del 16/3/2010 sono risultati presenti i Signori :

- Il Dott.. Giorgio Oselladore , legale rappresentante della Società Leodari Sole Vicenza;

- Il Dott. Salvatore Sciuto in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.

Il Rappresentante della Procura Federale ed il Sig. Oselladore hanno concordato, nell’aderire al cosiddetto

patteggiamento, per l’applicazione a carico della Società Leodari Sole della sanzione dell’ammenda di € 200,00.-

La Commissione Disciplinare Territoriale,

visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo

dispone

l’applicazione del provvedimento come convenuto dalle parti :

- sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società Leodari Sole – Vicenza.

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