COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 – Reclamo del dirigente Maurizio Calvo, tesserato U.S. “A’ Ciassetta”, av

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 40 - Reclamo del dirigente Maurizio Calvo, tesserato U.S. "A' Ciassetta", avverso la propria inibizione fino al 31 maggio 2010. Gara Levanto 2006 - A' Ciassetta del 12.12.2009 Campionato seconda categoria.

C.U. n. 22 del 17.12.2009 D.T. Chiavari.

Al 41’ del secondo tempo della gara in epigrafe il dirigente Maurizio Calvo, tesserato U.S. A' Ciasetta, svolgente mansioni di collaboratore arbitrale, abbandonava la sua posizione e, percorsi circa venti metri, partecipava ad una rissa scoppiata sul terreno di gioco e colpiva “ripetutamente” alla schiena, con la bandierina, un calciatore avversario.

Dal che l’inibizione fino al 31 Maggio 2010 inflittagli dal giudice sportivo.

Proposto appello alla C.D., il dirigente lamenta l’eccessiva onerosità della pena, ritenendola sproporzionata in relazione ai reali accadimenti dei fatti. Eccepisce il Calvo come il resoconto arbitrale riporti impropriamente la descrizione degli avvenimenti, poiché egli è intervenuto al solo scopo di sedare gli animi. Conclude con la richiesta di riforma della decisione assunta in primo grado e con la conseguente riduzione dell’inibizione anche al di sotto del minimo edittale.

Osserva la C.D. come le proposte eccezioni con le quali il reclamante stravolge i fatti correttamente riferiti dall’arbitro, non possano trovare ingresso nel riesame del provvedimento sanzionatorio. Il Calvo, nella sua elaborata ricostruzione dei fatti, si è inspiegabilmente dimenticato di aver “ripetutamente” colpito, con la bandierina del fuori gioco, un calciatore avversario distinguendosi in un comportamento potenzialmente lesivo dell’integrità fisica del soggetto colpito e quindi atto a causargli gravi conseguenze.

Quindi, altro che riduzione sotto il minimo edittale! L’inibizione inflitta in primo grado, appropriata ed equa nella misura, va confermata.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.

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