COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Reclamo Soc. Anpi Sport Casassa avverso la squalifica del calciatore Ti
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 04/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 57 - Reclamo Soc. Anpi Sport Casassa avverso la squalifica del calciatore Timuneri Manuel per quattro giornate. Gara Anpi Casassa - Cogoleto del 31.1.2010 Campionato Giovanissimi Provinciale.
C.U. n. 42 dell'11.2.2010 D.P. Genova.
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo con il quale la Soc. Anpi Sport Casassa ha impugnato la squalifica per quattro giornate di gara inflitta al proprio calciatore Timuneri Manuel (reo di aver colpito, a gioco fermo, un avversario con uno schiaffo al volto), sostenendo la non veridicità del referto arbitrale; visti gli atti ufficiali, prevalenti sulle dichiarazioni di parte, nei quali è riportato in modo chiaro e coerente che il calciatore fu espulso dall’arbitro per aver colpito, a gioco fermo, con uno schiaffo al volto un avversario; ritenuto che il gesto violento del giovane calciatore, compiuto a gioco fermo, sia tale da meritare l’aggravante di un’ulteriore giornata di squalifica oltre il minimo edittale di tre giornate previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, talché la sanzione del fermo per quattro giornate inflitta dal primo giudice appare equa ed appropriata;per questi motivi
respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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