COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.4. OPPOSIZIONE POL. MELLAREDO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 24/3/2010 –
Squalifica per 5 giornate giocatore Pollani Andrea – Campionato di 2^ Categoria
La Pol. Mellaredo ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata
nel Comunicato n. 57 del 24/3/2010, con la quale applicava a carico del calciatore Pollani Andrea la sanzione della
squalifica per cinque giornate : “per contegno offensivo verso l’arbitro, tentava di colpirlo con una testata non riuscita per
il repentino movimento all’indietro del direttore di gara, che però veniva ugualmente a contatto con il naso senza causargli
danno, quindi lo insultava nuovamente prima di abbandonare il terreno di gioco”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Pol. Mellaredo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il direttore di gara per le vie brevi, che ha integralmente confermato il proprio rapporto;
considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova
circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;
ritenuta congrua, alla luce di quanto sopra, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dalla Pol. Mellaredo;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Pollani Andrea;
• di disporre la tassa reclamo non versata.