COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010   Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare

6.2.6. OPPOSIZIONE U.S. JUNIOR VALBRENTA

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 24/3/2010 –

Squalifica per cinque giornate giocatore Dalla Zuanna Davide – Campionato di 2^ Categoria

L’U.S. Junior Valbrenta ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicata nel Comunicato n. 57 del 24/3/2010, con la quale applicava a carico del calciatore Dalla Zuanna Davide la

sanzione della squalifica per cinque giornate : “perché al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, protestava

ripetutamente nei confronti dell’arbitro, lo spingeva, reiterando le proteste verbali”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’U.S. Junior Valbrenta;

vista la documentazione ufficiale in atti;

esaminato il referto di gara dalla cui lettura si evince chiaramente che il giocatore Dalla Zuanna Davide non ha mai

toccato l’arbitro, ma nella circostanza ha “spintonato” i suoi compagni di squadra;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, più adeguata alla circostanza, l’applicazione della sanzione della squalifica per due

giornate

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’U.S. Junior Valbrenta;

• di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Dalla Zuanna Davide;

• La tassa reclamo non é stata versata.

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