COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 31 Marzo 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.6. OPPOSIZIONE U.S. JUNIOR VALBRENTA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 24/3/2010 –
Squalifica per cinque giornate giocatore Dalla Zuanna Davide – Campionato di 2^ Categoria
L’U.S. Junior Valbrenta ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 57 del 24/3/2010, con la quale applicava a carico del calciatore Dalla Zuanna Davide la
sanzione della squalifica per cinque giornate : “perché al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, protestava
ripetutamente nei confronti dell’arbitro, lo spingeva, reiterando le proteste verbali”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’U.S. Junior Valbrenta;
vista la documentazione ufficiale in atti;
esaminato il referto di gara dalla cui lettura si evince chiaramente che il giocatore Dalla Zuanna Davide non ha mai
toccato l’arbitro, ma nella circostanza ha “spintonato” i suoi compagni di squadra;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, più adeguata alla circostanza, l’applicazione della sanzione della squalifica per due
giornate
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’U.S. Junior Valbrenta;
• di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Dalla Zuanna Davide;
• La tassa reclamo non é stata versata.