COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 08 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 107

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 87 del 08 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

107. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIOVANI SANTA PAOLINA 2008 – GARA ATL. MONTEFUSCO /GIOVANI SANTA PAOLINA 2008 DEL 20.02.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un’inderogabile motivazione di natura

temporale, che determina l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo

all’impugnazione della squalifica, a carico dei calciatori, come di seguito specificato: fino al 21.04.2010, a carico di Luciano Ranieri ed Egidio Ruggiero Antonio; per cinque giornate di gara, a carico dei calciatori Campanile Pietro e Di Marzo Angelo. Al riguardo, questa C.D.T. osserva che il reclamo, per le impugnazioni innanzi indicate, è infondato, sia per quel che concerne la motivazione dell’opposizione, che non appare idonea a confutare quanto specificato dall’arbitro nel suo referto, che, come da costante giurisprudenza, configura fonte privilegiata di prova, sia per quanto riguarda la commisurazione delle sanzioni, che, ad avviso di questa C.D.T., corrisponde all’effettiva gravità delle infrazioni commesse dai nominati calciatori. Quanto, poi, alle altre due doglianze del reclamo (squalifica a carico dei calciatori Rosa Gennaro ed Egidio Rocco), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, per tali impugnazioni, la convocazione dell’arbitro medesimo, per la decisione, alla seduta del 19.04.2010. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante, nella parte riguardante le sanzioni delle squalifiche, rispettivamente inflitte dal G.S.T. a carico dei calciatori Luciano Ranieri, Egidio Ruggiero Antonio, Campanile Pietro e Di Marzo Angelo; di rinviare alla seduta del 19.04.2010, previa audizione dell’arbitro, la decisione in ordine agli altri due aspetti del reclamo.

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