COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMP

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 14/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA

123  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPADAROLO MARECCHIA

Avverso squalifica per 5 giornate calc. CORTESI ENRICO

delibera del G.S. del C.P. di  Forlì  contenuta nel C.U.n.  39 del 31.3.2010

gara  REAL VISERBA CELLA – SPADAROLO MARECCHIA del 28.3.2010

L’A.S.D. SPADAROLO MARECCHIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. CORTESI “sicuramente ha spintonato il giocatore avversario, ma non ha volontariamete stretto alla gola l’avversario, ed il seguito del parapiglia è avvenuto per l’intervento di entrambe le squadre, essendo appena rientrati dal campo ancora con gli animi accesi per la partita molto combattuta”. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, al termine della gara, il calc. CORTESI prendeva, con violenza,  per il collo un giocatore avversario, lasciandolo solo quando intervenivano dirigenti e giocatori delle due squadre,

d e l i b e r a

  - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. CORTESI ENRICO.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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