COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCI
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 59 del 15/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
186 Stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto da A.S. Verag Prato Est avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Galeotti Lorenzo per 3 gare.
C.U. N° 55 del 25.03.2010.
Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Galeotti Lorenzo per tre gare, per condotta violenta verso un calciatore avversario.
Con il reclamo proposto la società contesta la decisione del Giudice Sportivo asserendo che si sia trattato di un fallo di reazione ad una prolungata scorrettezza subita. Nega che nella reazione il Galeotti, scalciando, abbia colpito l'avversario.
Conclude con la richiesta di riduzione della squalifica mettendo a disposizione della Commissione il filmato della partita.
L'arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto a fini istruttori, conferma il gesto in reazione, e ribadisce il calcio all'avversario.
Il reclamo deve essere respinto.
Nell'evidenziare, ancora una volta, come taluni mezzi di prova non possono trovare spazio all'interno di questi tipi di procedimenti, la Commissione Disciplinare rileva come il fatto sia acclarato, e la sanzione irrogata dal G.S. perfettamente aderente aIle disposizioni del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.