F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA:all.  Salvatore SARNATARO /  POL.VIRIBUS UNITIS   ( 73/90 ) ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e  Damiano PALLOTTINO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA:all.  Salvatore SARNATARO /  POL.VIRIBUS UNITIS

 

( 73/90 )

ARBITRI:sigg. Vittorio RUSSIANO e  Damiano PALLOTTINO

In data 25 ottobre 2009 l’Avv. Giovanni Calabrese,nominato ufficialmente dall’allenatore di Base Sarnataro Salvatore a rappresentarlo e difenderlo in virtù di espresso mandato a margine della vertenza, presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società Pol.Viribus Unitis, partecipante al campionato di Serie D, affinché venga riconosciuta al suo assistito la somma di €.3.300,00 a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 12 settembre 2008, oltre al rimborso delle spese di indennità chilometrica per i viaggi da lui sostenuti dalla sua residenza di Somma Vesuviana a Portici (NA),sede del campo di allenamento.

Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora e il danno causato dalla svalutazione monetaria.

A fondamento della richiesta allega copia del contratto economico stipulato con la Pol.Viribus Unitis dove si conviene che la società assume, per la stagione 2008/2009, il tecnico Sarnataro Salvatore quale allenatore responsabile della sua prima squadra con l’impegno di 5 allenamenti settimanali, riconoscendogli la somma di € 6.000,00 da pagarsi in 10 rate mensili da € 600,00 cadauna alle scadenze dei mesi di settembre,ottobre,novembre,dicembre 2008 e gennaio, febbraio, marzo,aprile,maggio e giugno 2009.

L’accordo prevede anche un rimborso spese pari ad un quinto del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi dall’allenatore nei suoi viaggi tra la sua residenza ed il campo da gioco della società per allenamenti e gare. 

La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 14 dicembre 2009 invitava la Pol.Viribus Unitis a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie eventuali osservazioni.

In data 3 febbraio 2010 il Segretario del Collegio richiedeva al competente Comitato Interregionale della LND conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto ricevendone conferma e copia del  medesimo.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la società nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società Viribus Unitis  al pagamento a favore dell’allenatore Sarnataro Salvatore della somma di €.3.300,00 a saldo del premio di tesseramento,di €.41,00 per interessi equitativamente determinati e di €. 2.080,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio per un totale complessivo di €. 5.421,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.

Nulla infine è dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS. 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it