CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  04 marzo 2010 promosso da: U.S.  Foggia  1989  SpA contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  04 marzo 2010 promosso da: U.S.  Foggia  1989  SpA contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE

PROF. AVV. FERRUCCIO AULETTA – ARBITRO

PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO

in data 4 marzo 2010, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2190 del 21 novembre 2009) promosso da: U.S. Foggia 1989 SpA, con sede in Foggia alla via Napoli n. 2/o, P. Iva 03333800716, in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Francavilla, rappresentata e difesa dagli Avvocati Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale, Isola A/7 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Po n. 9 resistente Stadio Olimpico – Tribuna Tevere - Gate 37 - 2° piano – stanza 1.54 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 + 39 06 3685 7910 - fax +39 06 3685 7104 tribunale.arbitrale@coni.it - www.coni.it Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

presso il Coni

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 5 agosto 2009, il Procuratore Federale – sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio (di seguito: COVISOC) – deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale la U.S. Foggia SpA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla violazione (ex art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al C.U. F.I.G.C. n. 142/A del 28 maggio 2009, Allegato A, paragrafo III, lettera B, punto 5) attribuita ai suoi legali rappresentanti pro tempore sigg. Tullio Marco Capobianco e Domenico Bonassisa per «non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d’imposta anno 2007». La Commissione Disciplinare, con delibera del 17 settembre 2009 (C.U. n. 20/CDN del 23 settembre 2009) riteneva infondato il deferimento e, quindi, proscioglieva gli incolpati degli addebiti loro ascritti. Con ricorso del 25 settembre 2009, il Procuratore Federale proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare, insistendo per il riconoscimento della responsabilità dei deferiti in ordine alle contestate violazioni. La Corte di Giustizia Federale, con decisione del 22 ottobre 2009 (C.U. n. 140/CGF del 26 gennaio 2010), accoglieva il ricorso e condannava la U.S. Foggia SpA alla penalizzazione di un punto in classifica. Con atto depositato in data 21 novembre 2009 Prot. n. 2190, la U.S. Foggia SpA proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e, contestualmente, richiedeva la procedura d’urgenza, che veniva rigettata dal Presidente del TNAS; il Prof. Avv. Ferruccio Auletta veniva nominato quale Arbitro della parte istante e il Prof. Avv. Maurizio Benincasa quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del

Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosoni che, in data 21 dicembre 2009 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Arbitro) e Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 22 gennaio 2010 presso la sede dell’arbitrato; tenuto conto del mancato deposito della motivazione della decisione impugnata, il Collegio fissava una seconda udienza per l’8 febbraio 2010. A seguito di istanza di differimento, formulata dalle parti e accolta dal Collegio, si fissava per il 4 marzo 2010 l’udienza di discussione. La U.S. Foggia SpA formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 22 ottobre 2009 […] con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la delibera di proscioglimento della Commissione Disciplinare Nazionale […], veniva inflitta alla U.S. Foggia SpA la penalizzazione di un punto in classifica […] a carico della predetta Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alla violazione (ex art. 8, comma 5, del C.G.S., in relazione al C.U. F.I.G.C. n. 142/A del 28 maggio 2009, Allegato A, paragrafo III, lettera B, punto 5) attribuita ai suoi legali rappresentanti pro tempore sigg. CAPOBIANCO Tullio Marco e BONASSISA Domenico; B) per l’effetto, dichiarare l’annullamento della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica irrogata dalla Corte di Giustizia Federale alla U.S. Foggia SpA; C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite». Con atto dell’11 dicembre 2009 (Prot. n. 2340) la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Si conclude pertanto per il rigetto della domanda avversaria, perché infondata nel merito, con condanna della parte istante alle spese del presente procedimento ». All’udienza del 4 marzo 2010, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. Esaurita l’istruttoria e la discussione orale, il giudizio veniva trattenuto per la decisione, previa autorizzazione delle parti alla pubblicazione del dispositivo separatamente dalla motivazione e proroga del termine per il deposito del lodo.

MOTIVI

1. In tema di ammissione ai Campionati professionistici, la normativa federale che viene emanata annualmente, in sintonia con quanto disposto dall’art. 8, comma quinto, Codice di Giustizia Sportiva, prevede l’adempimento di una serie di obblighi formali e positivi di comunicazione che logicamente contengono in sé l’adempimento di un’anteriore obbligazione di facere atta a conformare la realtà al dato contabile eventualmente dichiarato (il rapporto di implicazione logica esclude che possa efficacemente darsi il secondo senza il primo). Tra gli adempimenti richiesti soccorre quindi quello dell’ obbligazione che precede il deposito presso la COVISOC dell’ attestazione dei Legali Rappresentanti della società dichiarante in ordine al pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, esposti nelle rispettive dichiarazioni, con la precisazione che «in caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare […] i medesimi atti di transazione e/o di rateazione». Per quanto riguarda gli adempimenti degli obblighi formali e positivi di comunicazione, relativamente ai pagamenti fiscali, per i campionati professionistici di calcio 2009/2010 il termine entro il quale adempiere agli obblighi era fissato entro il 30 giugno 2009. La U.S. Foggia S.p.A., in base al riscontro compiuto dalla COVISOC, non ha depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l’attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all’avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d’imposta anno 2007, ammontante a 51.167,47 euro (quantificato, invece, dalla Società istante in 47.716,24 euro). Tale adempimento risulta essere stato eseguito soltanto in data 3 luglio 2009, come dimostrato dalla comunicazione inviata in tale data dalla U.S. Foggia SpA alla COVISOC. Ai sensi dell’allegato A) al Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal paragrafo III, lett. B) — 5), «l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010». La fissazione del termine e la sua esigibilità è dovuta, non nell’esclusivo interesse della Società, ma anche della Federazione intimata, all’evidente scopo d’un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati (arg. ex Cons. St., VI, 25 gennaio 2007 n. 268). 2. La società U.S. Foggia SpA sostiene di avere comunque depositato, entro il 30 giugno 2009, il documento, a firma del proprio Presidente, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi. Sennonchè, facendosi questione, allora, sull’effettiva rispondenza fattuale di quanto dichiarato dalla società, occorre richiamare un (recente) precedente di questo Tribunale nel procedimento Setten e Treviso F.B.C v. FIGC, definito con lodo del 4 giugno 2009, dove si afferma chiaramente che «il deposito, presso la COVISOC, dell' attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi in sofferenza […] può sì esser effettuato mediante una dichiarazione del legale rappresentante della Società e dell’organo di controllo, ma ciò presuppone comunque il pagamento almeno coevo di tali tributi e, quindi e con riguardo al caso in esame, la dimostrazione dell’assolvimento della prima rata contestualmente alla prestazione dell’idonea garanzia. V’è così un duplice obbligo, il primo dei quali, per vero, riguarda il previo pagamento e l’esibizione della relativa attestazione alla Lega, onde tal prescrizione ha sì natura probatoria, ma non è una mera formalità documentale, avendo un altro scopo. Oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse della Società verso il Fisco, infatti, la norma in esame è rivolta a garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato d’un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare d’ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria che pretermette i diritti dell’Erario ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori». 3. Nella fattispecie residua tuttavia un’ulteriore questione: la questione che attiene al quantum del debito spettante alla Società, il quale risulta essere calcolato in euro 51.167,47: con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, il rilascio della fideiussione da parte del contribuente (per somme superiori a 50.000 euro) costituisce presupposto indefettibile per l’accoglimento della domanda di rateazione. Non risulta ammissibile un’ipotesi interpretativa che abiliti, agli effetti delle condizioni e dei limiti della rateazione del debito tributario, a una autoriduzione del debito, del genere compiuto dalla Società (giunta a ri-liquidarlo autonomamente in euro 47.716,24) mediante riduzione dall’importo risultante quello di un successivo versamento operato in data 9 giugno 2009 per euro 3.451,23, così potendosi basare la domanda di rateazione sull’importo conclusivamente ri-liquidato e versare, quale prima rata, l’importo di euro 2.385,24, pari a un ventesimo del totale; e ciò, omettendo di (far) rilasciare la fideiussione prescritta per gli importi superiori a euro 50.000, peraltro in violazione della legge. Invero, il contribuente è tenuto a fruire del beneficio della rateazione (e ad andar soggetto alle relative condizioni) solo ed esclusivamente con riferimento agli importi che sono indicati negli avvisi di irregolarità (ovvero negli avvisi “bonari) già ritualmente notificati. Va specificato che per la rateazione di somme dovute per un importo superiore a euro 50.000, l’ammissione a quest’ultimo beneficio, a pena di decadenza dal beneficio stesso, è condizionata non solo al pagamento della prima rata entro trenta giorni dalla comunicazione al contribuente dell’irregolarità tributaria, ma anche alla prestazione di «[…] idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, […] per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria […]», ovvero di fideiussione rilasciata dal consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi ex artt. 106 e 107 del Dlg 1° settembre 1993 n. 385. Per quanto osservato, non è rilevante la pur prodotta attestazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Puglia “Settore Servizi e Consulenze- Uficio Gestione Tributi” in cui si dichiara che «la U.S. Foggia SpA era, alla data

del 30 giugno 2009, in regola con gli obblighi di pagamento delle somme dovute all’Erario».. Non è, invero, del rapporto tributario che si controverte qui (e in relazione al quale può assumere significato la dichiarazione di una delle parti nei confronti dell’altra, finanche con efficacia eventualmente dispositiva della pretesa fiscale) quanto del rapporto tra la Società istante e la Federazione resistente la cui disciplina, stabilita non a presidio dell’integrità fiscale della Repubblica quanto di interessi diversi, è in ultimo costituita da quella di fonte legislativa senza che possano prendere rilevanza diretta atti certativi di un distinto rapporto, sebbene di diritto pubblico, ma al quale una delle parti della presente controversia rimane naturalmente estranea. 4. La circostanza da ultimo riferita, sebbene irrilevante per la decisione di merito, appare comunque idonea a giustificare, con la peculiarità della fattispecie, l’integrale compensazione delle spese del procedimento, per diritti degli Arbitri (liquidati in dispositivo), del T.N.A.S. e per assistenza difensiva. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, respinge l’istanza di arbitrato. Così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione: a) dichiara interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva nonché le spese per diritti degli Arbitri e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; b) liquida gli onorari degli Arbitri, complessivamente, in euro 4.000,00; c) dichiara entrambe le parti solidamente tenute al pagamento dei diritti degli Arbitri, salva rivalsa tra le stesse. Così deciso in Roma, il giorno 4 marzo 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Tommaso Edoardo Frosini

F.to Ferruccio Auletta

F.to Maurizio Benincasa

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