COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°127 del 3/03/2010 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 28 FEBBRAIO 2010 ESTE – UNIONE VENEZIA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°127 del 3/03/2010
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 28 FEBBRAIO 2010 ESTE – UNIONE VENEZIA
Il Giudice Sportivo, letti gli atti
osserva:
Il Prefetto di Padova, con ordinanza in data 26 febbraio 2010 (prot. 3455/6928/2010), disponeva
il divieto di disputa della gara in epigrafe, in programma per il giorno 28 febbraio 2010, in
considerazione del "grave pericolo di compromissione dell'ordine pubblico" e "visto l'esito
negativo dei tentativi compiuti di far disputare l'incontro nello stesso giorno presso altri impianti
sportivi idonei".
Risulta dagli atti che il provvedimento è stato notificato alla A.C. Este ed alla Unione Venezia
nella stessa giornata del 26 febbraio 2010 rispettivamente alle ore 17,05 ed alle ore 17,45.
Ne deriva che la società ospitante, atteso il lasso di tempo assolutamente minimo a sua
disposizione, si è trovata nella oggettiva impossibilità di reperire tempestivamente altro terreno
di gioco su cui disputare la gara: trattasi di una causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 55
delle N.O.I.F..
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Comitato Interregionale affinchè fissi le modalità per il recupero
della gara.