COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 131 RECLAM
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
131 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLONNELLA RIMINI
Avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 36 del 18.3.2010
gara COLONNELLA RIMINI – DAINO del 14.3.2010
L’A.S.D. COLONNELLA RIMINI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo dianzi tutto presente che “la sospensione della partita sia stata determinata in modo inconfutabile dall’aggressione perpetrata dal portiere del DAINO MONDAINO (responsabilità oggettiva)” e che l’arbitro “in stato confusionale abbia comunque ribadito di aver sospeso e non terminato la partita, al termine della quale mancavano alcuni minuti (almeno 2 più eventuale recupero del tempo dell’aggressione, secondo la dichiarazione giornalistica allegata ed intervista radiofonica)”. “Non si può definire una partita di calcio finita quando mancano alcuni minuti alla fine, essendoci innumerevoli episodi che confermano la possibilità di ribaltare un risultato in pochi minuti”.”Nel caso specifico, la squadra ospite, senza la sospensione determinata dall’aggressione all’arbitro, avrebbe dovuto subire una punizione dal limite senza il proprio portiere, e giocare alcuni minuti in affanno ed in nove uomini”. “La giurisprudenza sportiva punisce l’aggressione all’arbitro, che determina la incapacità dello stesso a proseguire la gara, con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile e ulteriori penalizzazioni in casi molto gravi, ed inequivocabilmente l’aggressione all’arbitro è da sempre considerato fatto molto grave”. Chiede “che venga comminata la sconfitta 3 – 0 a tavolino alla A.S.D. Daino Mondaino oer la responsabilità oggettiva del comportamento del proprio portiere che ha determinato la sospensione della partita”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- richiamandosi al dettagliato referto di gara, confermato, con particolari, in questa sede dall’arbitro(vedasi precedente decisione);
- non sussistendo dubbio alcuno che la sospensione della gara sia stata cagionata dal comportamento del calc. Torresi dell’A.S.D. Daino,
d e l i b e r a
- di annullare la omologazione del risultato della gara come deciso in primo grado e di infliggere all’A.S.D. DAINO la sanzione della perdita per 0 – 3 della gara COLONNELLA RIMINI – DAINO del 14.3.2010.
Nulla dispone per la tassa, non versata.