COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI

GARA: A.S.D. ATLETICO PESCHICI - U.S. PRO S. SEVERO del 27 Gennaio 2010 (Reclamo della società

A.S.D. ATLETICO PESCHICI in opposizione ai provvedimenti adottati del Giudice Sportivo territoriale a carico

dei Sigg. CARDONE ANTONIO (Dirigente), CARDONE VINCENZO e QUAGLIANO GIUSEPPE PIO

(Calciatori) di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 32 dell’ 11 Marzo 2010 della Delegazione

Provinciale di Foggia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

dall’istruttoria espletata è emersa la conferma del comportamento violento ed offensivo dei tre incolpati nei

confronti del Sig. DE THEO MASSIMO, Allenatore della società U.S. PRO S. SEVERO;

va altresì evidenziato, come aggravante, il comportamento dei calciatori CARDONE VINCENZO e

QUAGLIANO GIOUSEPPE PIO, per aver continuato a colpire con calci e pugni il DE THEO, quando questi

era già finito a terra in seguito alle percosse subite;

Comunicato Ufficiale n. 56 - pag. 50 di 50

tali comportamenti violenti ed oltraggiosi si appalesano meritevoli di adeguate sanzioni che questa

Commissione ritiene di determinare come segue e, pertanto, così

DELIBERA

1) per quanto attiene il Sig. CARDONE ANTONIO (Dirigente Accompagnatore Ufficiale) si appalesa adeguata

alla effettiva entità dell’infrazione commessa e contestata una sanzione di inibizione fino a tutto il 27

febbraio 2011, così riducendo la sanzione inflitta dal Primo Giudice;

2) per quanto concerne il calciatore CARDONE VINCENZO viene ritenuto adeguato alla entità dell’infrazione

commessa infliggersi una sanzione di squalifica fino a tutto il 27 Febbraio 2011, così riducendo la

sanzione inflitta dal Primo Giudice;

3) per quanto concerne il calciatore QUAGLIANO GIUSEPPE PIO viene ritenuto adeguato alla entità

dell’infrazione commessa infliggersi una sanzione di squalifica fino a tutto il 31 Ottobre 2010, così

riducendo la sanzione inflitta dal Primo Giudice;

4) non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.

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