COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  4.3.1. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

4.3.1. OPPOSIZIONE U.S.D. SACCOLONGO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 del 14/4/2010 –

Squalifica per quattro giornate giocatore Testolin Giovanni – Campionato di 1^ Categoria

La Società U.S.D. Saccolongo ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate

assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale a carico del giocatore Testolin Giovanni e pubblicata nel Comunicato

Ufficiale n. 60 del 14/4/2010 :”espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava e minacciava

l’arbitro profferendo diverse bestemmie”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dal’U.S.D. Saccolongo;

vista la documentazione ufficiale agli atti;

sentito il legale rappresentante della Società opponente;

sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente ribadito quanto riportato nel rapporto di gara;

considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);

ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti

complessivamente valutati;

constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Saccolongo;

- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Testolin Giovanni;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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