COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.1. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3.1. OPPOSIZIONE U.S.D. SACCOLONGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 del 14/4/2010 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Testolin Giovanni – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S.D. Saccolongo ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate
assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale a carico del giocatore Testolin Giovanni e pubblicata nel Comunicato
Ufficiale n. 60 del 14/4/2010 :”espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava e minacciava
l’arbitro profferendo diverse bestemmie”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dal’U.S.D. Saccolongo;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente ribadito quanto riportato nel rapporto di gara;
considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti
complessivamente valutati;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Saccolongo;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Testolin Giovanni;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.