COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  4.3.2. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

4.3.2. OPPOSIZIONE G.S. MONTECCHIO S. PIETRO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 del 14/4/2010 –

Squalifica per quattro giornate giocatore Frigo Mirko – Campionato di 1^ Categoria

La Società G.S. Montecchio S.Pietro ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate

assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale a carico del giocatore Frigo Mirko e pubblicata nel Comunicato

Ufficiale n. 60 del 14/4/2010 :”espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dal G.S. Montecchio S.Pietro;

vista la documentazione ufficiale agli atti;

sentito per le vie brevi l’arbitro che ha precisato che l’atteggiamento del calciatore Frigo deve considerarsi

esclusivamente minaccioso, non essendosi concretizzato in un gesto violento;

ritenuta più congrua, la sanzione della squalifica per tre giornate rispetto ai fatti avvenuti

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dal G.S. Montecchio S.Pietro;

- di ridurre la squalifica carico del giocatore Frigo Mirko a tre giornate di gara.

La tassa reclamo non é stata versata.

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