COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.2. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3.2. OPPOSIZIONE G.S. MONTECCHIO S. PIETRO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 60 del 14/4/2010 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Frigo Mirko – Campionato di 1^ Categoria
La Società G.S. Montecchio S.Pietro ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate
assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale a carico del giocatore Frigo Mirko e pubblicata nel Comunicato
Ufficiale n. 60 del 14/4/2010 :”espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dal G.S. Montecchio S.Pietro;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha precisato che l’atteggiamento del calciatore Frigo deve considerarsi
esclusivamente minaccioso, non essendosi concretizzato in un gesto violento;
ritenuta più congrua, la sanzione della squalifica per tre giornate rispetto ai fatti avvenuti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dal G.S. Montecchio S.Pietro;
- di ridurre la squalifica carico del giocatore Frigo Mirko a tre giornate di gara.
La tassa reclamo non é stata versata.